Shopping Cart

Massoterapista, non fisioterapista: altrimenti è esercizio abusivo della professione

Ogni professione ha i propri requisiti per poter essere esercitata: il titolo di massofisioterapista non giustifica, né consente, l’esercizio della professione di fisioterapista.

Massoterapista o fisioterapista? Il caso

Un centro atletico di Trapani veniva sottoposto a sequestro preventivo, comprensivo non soltanto dei locali della struttura (con una sala di kinesi terapia, una sala di kinesi posturale ed una sala medica) ma anche dell’attrezzatura fisioterapica installata (tra cui lettini, lampade a infrarossi ed ultrasuoni), in quanto veniva ritenuto sussistente dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Marsala il fumus del reato di esercizio abusivo della professione di fisioterapista. Il tribunale di Trapani, in appello cautelare, ha condiviso le risultanze del riesame circa il fumus dei gravi indizi di di colpevolezza, confermando l’ordinanza del g.i.p.

La proprietaria del centro, una massofisioterapista, ha dunque presentato ricorso in cassazione contro l’ordinanza che rigettava l’appello cautelare, motivando che tale ordinanza sarebbe stata nulla per violazione di legge circa l’applicazione dell’art. 348 del codice penale relativo all’esecizio abusivo di una professione. Secondo la ricostruzione della ricorrente, l’attività professionale sarebbe stata svolta all’interno delle proprie competenze di riabilitazione, ricomprese dal titolo triennale di cui era in possesso, e dal quale sarebbero state escluse unicamente le prestazioni di tipo neuromotorio e neuropsichiatrico.

Il massofisioterapista non è un fisioterapista: la condanna della cassazione

La corte di cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 16399 del 2018, non ha ritenuto fondato il ricorso, rigettandolo e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, infatti, la ricostruzione del tribunale di Trapani va considerata condivisibile. La titolare del centro sottoposto a sequestro svolgeva nei locali attività sanitaria di tipo fisioterapeutico, operando su quelle che per il tribunale di Trapani erano “prescrizioni mediche che, generiche, in quanto non specificative del numero delle sedute di apparecchi medicali dalla prima utilizzati, sono state ritenute attributive all’indagata di valutazioni, proprie dell’atto medico, su durata ed articolazione della terapia riabilitativa”. I gravi indizi di colpevolezza dell’esercizio abusivo della professione di fisioterapista sono dunque stati ritenuti sussistenti in capo alla massofisioterapista, alla luce del mancato riconoscimento dell’equipollenza fra il titolo professionale di fisioterapista e il titolo professionale di massofisioterapista. I due percorsi professionali, infatti, sono caratterizzati da diversi percorsi di formazione, e soltanto il titolo di fisioterapista viene riconosciuto a seguito di una formazione abilitativa universitaria. L’indagata, al contrario, risultava in possesso del differente titolo di massofisioterapista, che è invece conseguente ad un diploma triennale ottenibile con la frequenza di un istituto professionale.

Chiara Pezza

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner