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Abbandonare i rifiuti per strada è reato

Con la sentenza n. 29018 del 2018 la Corte di Cassazione ha analizzato un caso relativo all’abbandono dei rifiuti per strada. È reato? Secondo la Suprema Corte sì.

Nel caso specifico l’imputato aveva rovistato nelle buste contenenti rifiuti differenziati riposte in alcuni cassonetti, prendendo gli oggetti di cui aveva necessità e gettando per strada quelli inutili. Il giovane con questa azione aveva imbrattato il suolo pubblico. Ecco la vicenda nel dettaglio e la sentenza della Corte di Cassazione.

Rifiuti per strada, il caso

Il procuratore della repubblica ricorre per cassazione contro la sentenza n. 12/9/2017 del GIP. Nella pronuncia era stato sentenziato che il soggetto aveva deturpato l’area ma non era presente l’elemento soggettivo del reato. L’imputato aveva commesso questo tipo di azione solo in quell’occasione e non c’era la volontà di imbrattare la zona ma solamente quella di disfarsi dei sacchi di spazzatura in cui stava rovistando e in cui non aveva trovato niente di utile.

Rifiuti per strada, la sentenza

La Corte di Cassazione, valutato il caso, ritiene fondato il ricorso.

Secondo la Corte integra il delitto previsto dall’art. 639, comma 2 del codice penale, “chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che lì contengono ed asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell’estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e di ripugnanza nei cittadini.”

Secondo la Corte il fatto che il soggetto abbandonasse la spazzatura in quanto non utile ai suoi scopi non esclude la volontà.

Per quanto riguarda il fatto che fosse un caso isolato la Corte sostiene che “non può escludersi il dolo in ragione della natura episodica della condotta, tenuto conto che la fattispecie non richiede affatto una ripetizione dei comportamenti (verificandosi il momento consumativo del reato proprio con il prodursi dell’effetto di imbrattamento o di deturpamento) e che l’abbandono ormai diffuso e sistematico dei rifiuti che non formano oggetto di diretto “interesse” da parte di chi rovista nei cassonetti, ha conferito all’incriminazione quella “dannosità sociale” sufficiente ad attribuirle legittimazione sostanziale e, dunque, in assenza di elementi negativi del fatto o cause di esclusione della pena, a rendere ragionevole l’applicazione di una sanzione penale.”

Sulla base di queste considerazioni la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata.

Maria Rita Corda 

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