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Abbandono e deposito di rifiuti: ne rispondono solo gli autori della violazione

L’ordinamento vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti. E se l’autore della violazione traslasse i propri obblighi sul proprietario successivo?
Nessuna responsabilità indiretta o a titolo di colpa potrà essere addossata a costui.
Altrimenti si trasformerebbe l’obbligo di non abbandonare rifiuti nell’obbligo di rimuovere i rifiuti altrui.

ABBANDONO E DEPOSITO DI RIFIUTI: NE SONO RISPONSABILI GLI AUTORI DELLA VIOLAZIONE

Il T.A.R. Lombardia – Milano ha esaminato l’applicazione della disciplina ex art. 192 D. Lgs. 152/06, in tema di smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.
La norma stabilisce che il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area sono responsabili in solido con l’autore della violazione se tale violazione sia imputabile a loro a titolo di dolo o colpa.
La P.a. aveva disposto una serie di provvedimenti nei confronti di una società che, seppur proprietaria dei beni, era completamente estranea alla condotta inquinante.
Difatti, un immobile e la relativa area di sedime erano stati acquistati dalla ricorrente in leasing in favore di altri utilizzatori.
L’autorità preposta aveva accertato la sussistenza di sostanze tossiche dovute ad attività d’impresa svolte sul fondo e nell’immobile.
Giusta sentenza 9 marzo 2017, n. 570 è stato escluso il concorso colposo nell’abbandono dei rifiuti della società ricorrente.

ABBANDONO E DEPOSITO DI RIFIUTI EX ART. 192 DEL CODICE DELL’AMBIENTE.

L’art. 192 del codice dell’ambiente ricollega la colpa del proprietario o del titolare di altro diritto reale di un bene alla violazione del divieto di abbandono di rifiuti.
Essa deve essere pur sempre imputabile a titolo di dolo o di colpa.
Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provata l’esistenza di un nesso di causalità fra l’azione o l’omissione ed il superamento – anche a livello di pericolo concreto – dei limiti di contaminazione.
È da escludersi, in ogni caso, una responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile, meramente in ragione di tale qualità.
Nel caso esaminato, i poteri di gestione che spettavano al proprietario erano stati trasferiti al concessionario in locazione finanziaria.
La P.a. non avrebbe potuto imporre alla società proprietaria l’obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti.
Esso può essere posto unicamente in capo al responsabile dell’inquinamento.

I PRESUPPOSTI DELL’ORDINANZA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI.

L’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi è un atto amministrativo vincolato.
È necessario, tuttavia, che sia preventivamente espletata una idonea istruttoria in contraddittorio con le parti.
Essa serve a verificare, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, l’imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, in capo al proprietario, dell’abbandono dei rifiuti sul sito di proprietà (cfr. T.A.R. Lazio, n. 7686/2916).
Solo l’effettivo utilizzatore del bene consegue tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.
Nel caso de quo è stata esclusa qualsiasi responsabilità diretta della ricorrente nella produzione e nello stoccaggio delle sostanze inquinanti.
Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha chiarito che il pieno godimento del bene comporta poteri che non possono escludere la colpevolezza per condotte illecite.
Colui che utilizza il bene, assume rischi e responsabilità simili a quelle che gravano sul proprietario pieno (cfr. Corte Cass., n. 3362/2014).

Iacopo Correa

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