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Agenzia delle Entrate-Riscossione: per l’insinuazione al passivo non è necessaria la notifica della cartella

La nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione

A partire dal 1° luglio 2017 la famigerata e temuta Equitalia è stata sostituita nel suo ruolo di agente della riscossione da un ente pubblico appositamente istituito, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione. La novità mira a facilitare e rendere più trasparenti i rapporti tra contribuente e fisco, ma – ovviamente – non vale a definire tutte le pendenze pregresse con l’Amministrazione finanziaria.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, quando è possibile l’ammissione al passivo?

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L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, subentra in tutti i rapporti di Equitalia, comprese le procedure concorsuali cui questa partecipava e le eventuali controversie giudiziarie a queste collegate. Una di queste è stata definita dalla Cassazione con l’ordinanza n°20784/2017 . La pronuncia chiarisce quali sono i presupposti affinché il fisco possa insinuarsi al passivo – cioè concorrere con gli altri creditori di un soggetto fallito per riscuotere il proprio credito – anche in mancanza di notifica della cartella al contribuente.

In particolare, la domanda di insinuazione al passivo (all’epoca dei fatti proposta da Equitalia) era stata, in un primo momento, respinta per quei crediti che, in mancanza di prova dell’avvenuta notifica della cartella al contribuente, il Tribunale riteneva non potessero essere oggetto di riscossione. La Cassazione ribalta la sentenza di merito, sulla base di una serie di argomentazioni evidenziate dall’ordinanza, già più volte proposte dalla Suprema Corte in casi analoghi.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, basta il solo estratto di ruolo

Le norme di riferimento sono gli art. 87-88 del d.p.r. 602/1973, secondo i quali – in caso di fallimento del debitore – «il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura…se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva». Conseguentemente – sottolinea la Cassazione – non occorre la notifica della cartella per far sì che l’Amministrazione possa concorrere con gli altri creditori, ma è sufficiente il ruolo, di cui il curatore (che gestisce il patrimonio del fallito e ne cura la liquidazione) viene a conoscenza nel momento in cui il concessionario presenta domanda di ammissione al passivo, consentendogli così di opporsi alla pretesa del fisco. La Suprema Corte precisa, inoltre, che anche solo la presentazione dell’estratto di ruolo, che pure non è un atto impositivo, consente a Equitalia (e oggi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) di essere ammessa al passivo, costituendo un «documento dimostrativo del diritto», come richiesto dalla legge fallimentare.

Via libera, dunque, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per poter partecipare alla procedura fallimentare e ottenere i pagamenti dovuti. Brutta notizia sia per il fallito, sia per gli altri creditori che vedranno diminuita la possibilità di pagamento, dovendo concorrere con un altro “scomodo” creditore.

Alessandro Re

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