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Assegno di mantenimento: non tutte le omissioni sono penalmente rilevanti

Nonostante significative e recenti novità legislative in tema di mantenimento familiare, la giurisprudenza continua ad operare un distinguo tra le diverse condotte, estendendo- come nel caso della sentenza della Cassazione n. 11635 del 2018- il novero di quelle penalmente irrilevanti.

 

Assegno di mantenimento non corrisposto con regolarità o completezza, o, peggio, non corrisposto del tutto? Tutto ciò non porta “automaticamente” al riconoscimento di una responsabilità penale. Sembra essere questo essenzialmente il principio di diritto ricavabile dalla sentenza della VI Sezione Penale della Cassazione n. 11635/2018.

 

Il caso

La Corte d’Appello di Milano confermava la condanna intervenuta in primo grado nei confronti di un uomo, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 570, secondo comma, cod. pen. Lo stesso si sarebbe reso responsabile dell’omissione dei mezzi di sussistenza nei confronti del figlio minorenne; in realtà dalla documentazione prodotta in giudizio era emerso il versamento parziale dell’assegno di mantenimento, nel senso che lo stesso non risultava sempre versato oppure sì versato ma in entità inferiore a quanto dovuto.

Nei motivi di doglianza alla base del successivo ricorso per Cassazione, l’imputato ricorrente evidenziava l’interpretazione eccessivamente “formalistica” condivisa dal giudice di secondo grado: in altre parole quest’ultimo, senza prendere in considerazione le effettive condizioni economiche dell’imputato- e che tra l’altro avevano giustificato proprio la modifica dell’assegno di mantenimento- avrebbe fondato l’addebito di penale responsabilità sulla base del semplice inadempimento civilistico, senza considerare come quest’ultimo però si atteggiasse in concreto.

 

La risposta della Corte: la verifica indispensabile delle “circostanze del caso concreto”

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza  11635/2018 mostra di condividere un diverso tipo di approccio. “Nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento- si legge in tale pronuncia–  il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale”. L’art. 570 c. 2 n.2 cioè non prende affatto in considerazione il mero inadempimento civilistico:“… la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione”.

Come si traduce tale distinzione sul piano concreto? “In tutti quei casi in cui in cui ci si trovi dinanzi ad un limitato ritardo, ad un parziale adempimento, ovvero ad una omissione dei pagamenti, che trovino ben precise giustificazioni nelle peculiari condizioni dell’obbligato ed appaiano agevolmente collocabili entro un breve, o comunque ristretto, lasso temporale”, non potrà trovare applicazione la citata norma penale, la quale  punisce invece “…un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire”.

 

Il rilievo dell’assegno di mantenimento

La Suprema Corte ribadisce un principio in verità già coniato in precedenza, ma senza dubbio con la sentenza in commento contribuisce a fare chiarezza in una materia dove il contenzioso è particolarmente consistente. Né può dirsi che la sentenza 11635/2018 ridimensioni il ruolo dell’assegno di mantenimento:  è significativo a tal proposito il rilievo secondo il quale il giudice di secondo grado nel caso di specie avrebbe semplicemente “… applicato un principio di diritto in realtà affermato in sede di legittimità in ordine ad altra fattispecie di reato che sanziona il mero inadempimento dell’assegno nella misura disposta dal giudice (art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898)”.

 

Antonio Cimminiello

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