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Avvocati:parere favorevole del Consiglio di Stato sul decreto che modifica i parametri dei compensi

Avvocati: parere favorevole del Consiglio di Stato sul decreto che modifica i parametri dei compensi

Il Ministero della giustizia con la nota dell’11.12.2017 ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247” al Consiglio di Stato.

Tale decreto è stato adottato in virtù dell’art. 13, comma 6 della legge n. 247 del 2012, appunto, in base al quale un apposito decreto del Ministro della giustizia – adottato su proposta del Consiglio Nazionale Forense formulata con cadenza biennale – deve individuare i parametri in base ai quali stabilire i compensi dovuti agli avvocati nei casi in cui non vi sia stata una determinazione consensuale della misura dei compensi, nel caso di liquidazione giudiziale degli stessi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Con la proposta approvata il 26 maggio 2017 il CNF ha chiesto la modifica dei suddetti parametri stante il superamento dei due anni previsti.

Avvocati:parere favorevole del Consiglio di Stato sul decreto che modifica i parametri dei compensi. Le finalità del decreto.

Il Ministero, condividendo  parte delle proposte del CNF ha introdotto delle modifiche ai parametri previsti dal citato d.m. n. 55 del 2014 e ha predisposto uno schema di decreto, volto a:

– limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare;

– aumentare, “in tutti i tipi di giudizi”, i compensi dovuti all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo sia mediante l’innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato; nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l’avvocato propone motivi aggiunti, trattandosi di una voce non considerata nella precedente disciplina; – specificare che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l’arbitrato è affidato ad un collegio;

– sostituire, nelle disposizioni concernenti l’attività penale, il riferimento alla “parte” con quello al “soggetto”, al fine di consentire al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende;

– sostituire il riferimento al “processo” con quello al “procedimento”, per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell’interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento che non sfocia in giudizio;

– integrare la disciplina parametrale mediante la specifica previsione, non recata dalla previgente disciplina, di un compenso per l’attività svolta dall’avvocato a livello stragiudiziale e, in particolare, nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita;

-consentire nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l’avvocato propone motivi aggiunti, trattandosi di una voce non considerata nella precedente disciplina; – specificare che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l’arbitrato è affidato ad un collegio;

– sostituire, nelle disposizioni concernenti l’attività penale, il riferimento alla “parte” con quello al “soggetto”, al fine di consentire al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende;

– sostituire il riferimento al “processo” con quello al “procedimento”, per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell’interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento che non sfocia in giudizio;

– integrare la disciplina parametrale mediante la specifica previsione, non recata dalla previgente disciplina, di un compenso per l’attività svolta dall’avvocato a livello stragiudiziale e, in particolare, nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita.

Avvocati:parere favorevole del Consiglio di Stato sul decreto che modifica i parametri dei compensi. Le osservazioni della Sezione.

Compensi
Compensi

Non avendo alcun rilievo da formulare né in merito alla potestà normativa, né in merito all’iter seguito dall’Amministrazione nel predisporre lo schema di decreto, il Consiglio di Stato, per quanto concerne il merito dello schema di decreto, ha  osservato  in via preliminare che la legge n. 247 del 2012, in relazione ai criteri in base ai quali individuare i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, stabilisce, all’articolo 13, comma 7, che tali parametri debbano essere formulati “in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi”; e ha pertanto ritenuto che le modifiche al d.m. n. 55 del 2014 previste dallo schema di decreto risultano conformi ai criteri previsti dalla normativa primaria di riferimento, salvo alcune osservazioni.

In primo luogo, per quanto concerne la tematica della fissazione di soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti, il Consiglio di Stato ha rilevato che le modifiche a tal fine introdotte agli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1 del d.m. n. 55 del 2014 non appaiono chiare nella loro formulazione e pertanto, ha ritenuto necessario invitare l’Amministrazione a prevedere una diversa formulazione degli  stessi dalla quale emerga con maggiore chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti.

In secondo luogo, ha rilevato che l’Amministrazione, tramite il decreto in esame, ha accolto solo parzialmente le articolate proposte di modifica del d.m. n. 55 del 2014 avanzate dal CNF  senza esplicitare le ragioni in base alle quali ha proceduto in tal senso.

In terzo luogo, la Sezione ha rilevato che le disposizioni in esame, nel recepire alcune delle proposte formulate dal CNF, risultano, in linea di principio, adeguate.

Avvocati:parere favorevole del Consiglio di Stato sul decreto che modifica i parametri dei compensi. Il parere favorevole.

La Sezione ha inoltre evidenziato come l’effettivo raggiungimento degli obiettivi potrà essere compiutamente valutato soltanto a seguito della concreta applicazione della normativa attraverso l’esame e il monitoraggio da parte dell’Amministrazione delle pronunce di liquidazione impugnate dinanzi ai competenti organi giurisdizionali in ragione del mancato rispetto dei parametri previsti dalla normativa di cui si converte.

Infine, preso atto che dalle modifiche introdotte dall’intervento normativo in esame “non sembrano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”, la Sezione ha ritenuto che lo schema di decreto in esame meriti parere favorevole con le osservazioni formulate.

Iolanda Giannola

 

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