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Bassi consumi elettrici? Niente agevolazioni per la prima casa

La tassazione degli immobili è una delle imposte più odiate dai contribuenti italiani. Per ridurre la pressione fiscale, la normativa in materia ha previsto agevolazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

In particolare, sia la precedente normativa sull’ICI, sia quella entrata in vigore nel 2014 sull’IMU fino a quella del 2016 sulla TASI prevedono l’esenzione dall’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, con ciò intendendosi l’immobile in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza anagrafica.

Dunque, per beneficiare dell’agevolazione fiscale ICI, IMU e TASI l’immobile deve rispettare due requisiti: deve essere la sede della residenza anagrafica del contribuente e allo stesso tempo il luogo di dimora abituale.

L’ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 14793 del 7 giugno 2018 è intervenuta in materia di agevolazioni ICI enunciando un principio, valevole altresì per l’esenzione IMU e TASI, volta a combattere forme di frodi fiscali. Sono infatti frequenti i casi in cui i contribuenti dichiarano false residenze anagrafiche solo per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’abitazione principale, seppure l’immobile non venga di fatto utilizzato come dimora abituale.

La pronuncia della Suprema Corte, a conferma della sentenza della CTR Toscana, afferma il principio per cui sarebbe bastevole un solo elemento presuntivo, quello relativo alla esiguità dei consumi elettrici, per non riconoscere ai fini ICI il diritto all’agevolazione prevista per l’abitazione principale, pur in presenza di residenza anagrafica presso l’immobile oggetto di controversia.

Secondo i giudici, infatti, in tema di ICI, ma il principio varrebbe anche ai fini IMU e TASI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva ma possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.

A tal fine, i giudici hanno ritenuto che che l’elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, fosse una sufficiente fonte di convincimento, per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nell’immobile, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza non abituale nell’abitazione oggetto d’imposizione.

Una diversa interpretazione dei requisiti richiesti per l’esenzione fiscale sarebbe invero non rispettosa della ratio e dello scopo della normativa, finalizzata a ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti a prima casa, altrimenti potendosi facilmente assoggettare a forme di elusione contributiva con artifici fraudolenti e scorretti.

 Martina Scarabotta

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