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Bonifici, se l’utilizzatore fornisce l’IBAN sbagliato l’intermediario non è responsabile

Bonifici, un servizio sempre più usato

Il bonifico è ormai uno dei metodi di pagamento più usati: veloce, sicuro, eseguibile on line a poche spese, permette di eseguire transazioni anche ingenti in modo agevole. Tuttavia, cosa accade se l’ordinante sbaglia nell’indicare l’IBAN del beneficiario?

La questione è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza, sia nei Tribunali ordinari, sia in ambito stragiudiziale, dove l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato chiamato più volte a pronunciarsi sul punto. Recentemente, per sanare un contrasto tra due decisioni discordanti, è stato chiamato a intervenire il Collegio di coordinamento dell’ABF, che si è pronunciato con la decisione n° 162/2017.

Bonifici, quid iuris se l’IBAN è errato?

La controversia verte sul punto della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento nel caso in cui l’ordinante abbia errato nel fornire l’IBAN del beneficiario, e per questo motivo il bonifico sia pervenuto a persona diversa da quella che effettivamente doveva ricevere il pagamento. Ci si chiede, in particolare, se l’intermediario di destinazione avrebbe dovuto verificare la congruità tra titolare del conto e beneficiario indicato dall’ordinante.

La risposta al quesito si fonda sull’interpretazione dell’art. 24 del D. Lgs. 24/2010, che dispone: «se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico. Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell’ articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento».

Bonifici, orientamenti contrastanti e la risposta del Collegio di coordinamento

Secondo l’orientamento del Collegio di Milano, tale norma sarebbe concepita per velocizzare le procedura di esecuzione dei bonifico nell’area SEPA (Single Euro Payments Area) e dunque l’intermediario non sarebbe tenuto a rispondere se ha eseguito l’operazione in conformità alle indicazioni ricevute, salva la necessità di compiere «sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento», come disposto dall’art. 24.

Secondo il Collegio di Roma, invece, l’intermediario che non verifica la congruenza fra intestatario del conto e beneficiario del bonifico è tenuto a rispondere nei confronti dell’ordinante. La conclusione è fondata sul dovere di diligenza ricavabile dai principi generali in tema di mandato; pertanto la norma esclude solo la responsabilità dell’intermediario “di partenza” del bonifico, che non può verificare la congruità dell’operazione. Viceversa, l’intermediario del ricevente ha a disposizione i dati utili a effettuare simile controllo e qualora non lo faccia è responsabile anche nei confronti dell’ordinante, cui lo lega un “contatto sociale”.

Il Collegio di coordinamento opta per la ricostruzione del Collegio di Milano. Le norme in tema di servizi di pagamento, introdotte col recepimento della Direttiva 2007/64/CE, hanno lo scopo preciso di ridurre i tempi e i costi di esecuzione delle operazioni di pagamento (interne e transfrontaliere) e a promuovere l’affermazione di un mercato comunitario dei pagamenti efficiente e concorrenziale». Pertanto, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a verificare la congruità dell’operazione, ma solo a eseguire il bonifico secondo le disposizioni ricevute. Nel caso di errore da parte dell’utilizzatore nell’indicazione dell’IBAN, essi si adoperano per il recupero dei fondi.

Attenzione, quindi, a fornire l’IBAN corretto, perché altrimenti si potrebbe andar incontro a brutte sorprese.

Alessandro Re

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