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Caduta in strada: se era evitabile, nessun risarcimento

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17324 del 3 luglio 2018, ha affrontato la questione relativa alla responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone che, a causa dello stato di manutenzione del manto stradale, riporti danni per la caduta.

Caduta per manto stradale rovinato: i profili di responsabilità

In caso di caduta, con conseguenti lesioni e danni, a causa dello stato del manto stradale, si pone un delicato problema di bilanciamento delle responsabilità tra il Comune, quale soggetto titolare dell’obbligo di custodia e manutenzione della strada, ed il pedone, in ragione del grado di prudenza e rimproverabilità della condotta.

Nella vicenda attuale, una donna aveva convenuto in giudizio il Comune di Sciara, davanti al Tribunale di Termini Imerese, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta in una buca non segnalata esistente sulla pubblica via, ottenendo in primo grado dal Tribunale il risarcimento dei danni quantificati nella misura di oltre 20 mila euro.

Tuttavia, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza, escludeva il diritto al risarcimento del danno per la caduta rilevando che che sul luogo del sinistro non sussisteva alcuna insidia, posto che vi era solo una scarificazione dell’asfalto e non una buca, e che l’incidente era avvenuto alle ore 8 del mattino in condizioni di perfetta visibilità; per cui la danneggiata era perfettamente consapevole, ovvero avrebbe potuto esserlo con l’ordinaria diligenza, delle condizioni difficoltose di percorrenza del tratto in oggetto, sicché era da ritenere che l’evento dannoso fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta della danneggiata, senza alcuna responsabilità del comune.

La Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto dalla donna, escludendo la responsabilità del Comue, in virtù dei principi consolidati in giurisprudenza in materia di responsabilità civile derivante dall’obbligo di custodia. I giudici hanno ritenuto che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, nel caso di specie con la strada, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso.

In particolare, in applicazione dell’art.1227 c.c., si richiede una valutazione ed un bilanciamento che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, gravante in capo al pedone che si trova nella strada, in virtù del principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Peraltro, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella causazione del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa del tutto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Un comportamento “normalmente diligente” da parte dell’infortunata avrebbe di fatto potuto evitare il fatto dannoso, con la conseguente esclusione del nesso di causalità tra l’anomalia presente sul manto stradale e la conseguente caduta della vittima. Se infatti la donna, esistendo condizioni di luce ottimali, avesse prestato la necessaria attenzione e l’opportuna prudenza e cautela, non avrebbe subito il danno, pure in presenza dell’asfalto rovinato, in quanto tale danno del manto stradale era ben percepibile ed evidente e quindi facilmente evitabile dal pedone.

Avv. Martina Scarabotta

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