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Corretto inquadramento dei dipendenti laureati. La sentenza della Cassazione

La lavoratrice che svolge delle mansioni inerenti la laurea conseguita deve essere inquadrata nella 5a categoria del CCNL metalmeccanici piccola industria. Il lavoratore laureato, anche se svolge delle mansioni “inferiori” ma comunque attinenti alle discipline studiate durante il corso di laurea, deve essere inquadrato correttamente. Proprio su questo tema si è recentemente espressa la Corte Costituzionale con la sentenza 8952 del 2018.

Dipendenti laureati: il caso

Secondo la Corte d’Appello di Venezia, il licenziamento di una giovane laureata era illegittimo. L’azienda doveva, quindi, integrare nuovamente la lavoratrice. La giovane dipendente richiedeva alla Corte territoriale il giusto inquadramento, ossia nel 5° livello. La Corte aveva, però, stabilito che la semplicità delle mansioni per cui era stata assunta non soddisfacevano la connessione con la sua laurea. L’azienda propone ricorso e anche la dipendente richiede il giudizio della Cassazione.

Dipendenti laureati: la sentenza della Cassazione

Per quanto riguarda la collocazione iniziale di un dipendente laureato, la Suprema Corte sostiene che secondo il CCNL metalmeccanici piccola industria i dipendenti che hanno conseguito una laurea e devono essere inseriti in un’azienda in cui svolgono delle attività inerenti il corso di studi, devono essere inquadrati in un livello “superiore”.

Secondo la Corte i due requisiti (titolo di laurea e mansioni attinenti) sono sufficienti per l’inquadramento del neo assunto in una specifica categoria. Questo perché si tende a “realizzare un sistema basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.”

La Corte di Cassazione accoglie, quindi, il primo motivo incidentale sottolineando che “ai sensi dell’art. 11 lett. C) Mobilità Professionale, capo IV  Inserimento in Azienda e Mobilità, lett. a), del CCNL Metalmeccanici Piccola Industria, l’espressione attività inerenti la laurea deve intendersi riferita esclusivamente all’esistenza di un collegamento tra la prestazione lavorativa e le materie del corso di laurea e del titolo di studio universitario conseguito dal lavoratore; resta, invece, estranea al contenuto della norma ed al controllo necessario ai fini dell’accertamento del diritto all’inquadramento nella 5° categoria, la verifica di un particolare grado di complessità e responsabilità della mansione svolta”.

Maria Rita Corda

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