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Cronaca giornalistica e esimente putativa

Cronaca giornalistica: quando si parla di esimente putativa

Ci si chiede ancora una volta dove termina il diritto di cronaca e comincia la diffamazione. E quando si può parlare realmente di diffamazione? 

Esprimere la verità su mezzo stampa, nel rispetto della libertà di espressione, non può chiamarsi oltraggio. A maggior ragione se esistono tutti i presupposti di ciò che si sta affermando. A maggior ragione se i dati di fatto non fanno presagire nulla di diverso da quello riportato su stampa. 

Il diritto di cronaca è il diritto di raccontare fatti realmente accaduti, che possano essere utili alla comunità. Riportare notizie realmente accadute non solo sono da considerarsi a finalità e utilità generale nell’interesse dei consociati, ma non possono dirsi diffamatorie.

La giurisprudenza è ormai concorde nel ricondurre l’esercizio dell’informazione nell’ambito di cui all’articolo 51 c.p., rendendo non punibili le condotte qualificabili come diffamatorie in base all’articolo 595 c.p.

Allo stesso modo, non pussono ritenersi diffamatorie le conclusioni riportate a mezzo stampa, qualora tutti gli eventi si presentino in maniera chiara, tali da giungere alle conclusioni riportare e non ad altre.

Chiaro è che, il diritto di cronaca non è un diritto assoluto, ma ha bisogno di limiti. Da qui l’eterna tensione tra diritto di cronaca e diffamazione. È impossibile raggiungere un punto di equilibrio una volta per tutte. Per questo è necessario valutare il caso concreto. In molti casi il diritto di cronaca è stato ritenuto prevalente. Sicuramente non per questo è da ritenersi tout court prevalente rispetto al diritto all’onore e alla reputazione.

In particolar modo, la Corte di Cassazione ha fissato alcuni principi cardini, da dover ritenere opportuni in caso di valutazione. Al fine di esercitare correttamente il diritto di cronaca, è necessario che l’interesse dei fatti narrati rivestano per l’opinione pubblica, secondo il principio di pertinenza, che l’esposizione dei fatti sia corretta, secondo il principio della continenza, che ci sia corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati.

Fondamentale è l’obbligo del giornalista di accertare la verità dei fatti e il rigoroso controllo della verità.

Cronaca giornalistica: il fatto di diritto 

Nel caso concreto, la testata giornalistica, dapprima condannata per diffamazione ottiene il ricorso sulla base di due motivi in particolare: la responsabilità del direttore del giornale ai sensi dell’art. 57 cod. pen., e soprattutto la sussistenza dell’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca.

Nel linguaggio giuridico, l’esimente equivale all’ esclusione della responsabilità penale. L’esimente putativa conduce, dunque, il ricorrente a cause di giustificazione che lo liberano dalla responsabilità penale. Ciò avviene nel caso in cui, quanto detto corrisponde al vero, o anche quando l’errore non sia stato voluto. Secondo la sentenza 15272/2018, si può invocare l’esimente putativa nelle circostanze in cui si possa dimostrare che la diffusione della notizia sia stata dovuta ad errore involontario.

In poche parole, la giurisprudenza riconosce sotto il profilo putativo l’esimente del diritto di cronaca nell’ipotesi in cui il cronista si rimasto vittima di un errore.

L’errore involontario può essere dovuto alla presenza di fatti che rendono giustificato l’errore.

Sabrina Arnesano

sentenza 15272 

 

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