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La copia fotostatica dell’avviso di ricevimento non prova la notificazione dell’atto impositivo.

La copia fotostatica dell’avviso di ricevimento non prova la notificazione dell’atto impositivo.

La produzione da parte dell’Ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento impugnata, se disconosciuta tempestivamente dal contribuente, onera l’Amministrazione finanziaria a versare in atti gli originali. Qualora l’Amministrazione non adempia a detto onere, la notifica dovrà essere considerata come mai avvenuta rendendo così priva di titolo la pretesa contenuta nella cartella di pagamento.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5077, depositata il 28 febbraio 2017.

Il caso

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento di somme dovute per Irpef anni d’imposta 1995 e 1996, emessa a fronte di due avvisi d’accertamento asseritamente notificati il 14 dicembre 2001 e non impugnati, assumendo di non averne mai ricevuto la notifica.

La Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso. La decisione di prime cure veniva, però, modificata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza n. 169/10/07. Il Giudice d’appello ha ritenuto valida e regolare la notifica dei due avvisi d’accertamento, effettuata presso il domicilio del contribuente a mani della zia dichiaratasi convivente, e cioè  a persona qualificatasi come “persona di famiglia”.

La sentenza d’appello veniva, infine, impugnata con ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.

Di particolare rilievo il quinto motivo di ricorso, con il quale il contribuente denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – premesso che l’Agenzia delle Entrate aveva prodotto le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relative agli avvisi d’accertamento, che nel corso del primo grado di giudizio il ricorrente aveva ritualmente e tempestivamente disconosciuto (eccependo al contempo la mancata notifica e la mancanza di qualsiasi prova dell’avvenuta notifica degli avvisi d’accertamento) – lamenta un error in procedendo per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso. Segnatamente, gli Ermellini hanno affermato che “l’art 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c..”. Conseguentemente, continuano i Giudici di legittimità, “la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale (…)”.

Pertanto, applicando il sopra richiamato principio di diritto al caso di specie, i Giudici concludono nel senso che le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, prodotte dall’Ufficio nel primo grado di giudizio, non sono idonee a provare l’avvenuta notificazione. Il contribuente, infatti, con memoria illustrativa e responsiva, ha disconosciuto la conformità all’originale delle dette copie fotostatiche. L’Amministrazione, sulla quale incombeva l’onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all’incombente, sicché la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata non è stata provata.

La Corte ha, quindi, accolto il ricorso del contribuente, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente.

Antonino Calcò

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