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La Popolare di Vicenza condannata a risarcire l’azionista “tradita”

Popolare di Vicenza, la crisi di un modello di banca

La crisi che attanaglia ormai da anni il sistema finanziario globale ha colpito duramente anche in Italia. La fiducia di piccoli investitori e risparmiatori è crollata, a causa della condotta poco diligente di alcune banche, e dell’applicazione delle modifiche legislative relative alla disciplina delle crisi bancarie, che espone ai rischi del bail-in.

Uno dei punti critici manifestatisi nel sistema bancario italiano è quello legato alla gestione delle banche popolari, molto radicate nel paese, che rappresentano -o avrebbero dovuto rappresentare- un modello di banca vicina al territorio. Eppure, le popolari, e in special modo quelle venete, fondate in una delle regioni più produttive d’Italia, sono nell’occhio del ciclone. È recente la notizia della richiesta dell’intervento pubblico da parte di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, per procedere alla ricapitalizzazione e scongiurare il bail-in.

Popolare di Vicenza, scarsa trasparenza

Le cause di questa crisi sono molteplici. Certo è che molti azionisti hanno visto azzerato il valore delle loro azioni, e  andare in fumo il capitale investito. Gli avvenimenti degli ultimi anni stanno gradualmente finendo sotto la lente di ingrandimento dei Tribunali, e di conseguenza per le banche arrivano le prime condanne.

Il Tribunale di Verona (sent. 687/2017) ha condannato la Banca Popolare di Vicenza a risarcire una sua azionista dell’intera somma investita per l’acquisto di due pacchetti azionari, importo interamente perso a seguito del crollo del valore dei titoli della popolare veneta.

Al momento dell’operazione, tuttavia, all’attrice era stato assicurato che si trattava di un investimento sicuro, e che avrebbe potuto liquidare i suoi titoli quando lo avesse desiderato.

Popolare di Vicenza, gli obblighi violati

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Il Tribunale accoglie la domanda rilevando l’inadempimento, da parte della Popolare di Vicenza, degli obblighi di condotta posti a suo carico. La responsabilità della banca deriva dal fatto di non aver debitamente informato la cliente sul carattere illiquido (cioè esposto a rischi legati alla difficoltà di smobilizzo in tempi brevi).

In primo luogo, la popolare veneta non aveva reso noti all’attrice sui rischi dell’operazione. L’informativa precontrattuale consegnata all’attrice era, infatti, vaga e generica.

Inoltre, la banca non aveva tenuto in considerazione il profilo di chi acquistava le azioni, persona priva di competenza specifica in materia finanziaria. In relazione a un soggetto così inesperto, l’acquisto di azioni di una società non quotata- quale la Popolare di Vicenza – per il tipo di mercato dove sono destinate a essere negoziate è, a detta del Tribunale, un’operazione non adeguata.

In conclusione, con le condotte appena descritte, la Popolare di Vicenza non ha osservato il disposto dell’art. 42 del Regolamento Consob n. 16190/07 in merito alla valutazione di appropriatezza dell’investimento.

Gli inadempimenti della banca, anche in ragione della fiducia che l’attrice nutriva verso di essa, sono in rapporto di nesso causale col danno derivante dalla perdita di valore delle azioni. Se non fosse stata incoraggiata e rassicurata riguardo l’investimento compiuto da parte degli addetti della banca, la cliente non avrebbe acquistato le azioni della Popolare di Vicenza.

Popolare di Vicenza, un “caso pilota”?

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Pertanto, il Tribunale di Verona ha condannato la banca al risarcimento del danno (quasi 40.000 euro), oltre interessi legali e rivalutazione. Si tratta di un caso “pilota”, che potrebbe aprire la strada a un’ondata di richieste risarcitorie nei confronti delle popolari venete, compromettendone ulteriormente la stabilità. Definitivamente compromessa, ormai da tempo, è invece la fiducia degli azionisti traditi.

Alessandro Re

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