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Multe fuori termine: possibile farsi restituire i soldi per le multe fuori termine

Se l’infrazione è stata notificata oltre i termini di legge è possibile non pagare o chiedere il rimborso.

Il termine dei 90 giorni per la contestazione dell’avvenuta infrazione parte dall’infrazione stessa e non dall’acquisizione da parte dell’agente. Ha sollevato non pochi quesiti il termine per il pagamento dei verbali del Codice della Strada. Ha fatto chiarezza il Tar Lombardia con sentenza n. 1267.

La multa deve essere notificata al titolare dell’automobile entro 90 giorni dall’infrazione, anche se la polizia ha redatto il verbale presso i propri uffici in un momento successivo. Il termine dei 90 giorni si considera rispettato con riferimento alla data di spedizione della raccomandata e non a quella di ricevimento. I termini per far ricorso partono dal ricevimento del verbale. Sono di 30 giorni al giudice di Pace e di 60 giorni al Prefetto.

In effetti può accadere che le contravvenzioni al cittadino siano nulle.  Potrebbero non rispettare i termini di legge e potrebbero riportare indicazioni errate.

Per questo motivo è stata notificata dal Tar Lombardia una diffida preliminare. Le sanzioni avrebbero riportato una dicitura errata; i 90 giorni decorrerebbero non dall’infrazione, ma dalla presa in visione dell’agente di polizia. Ciò non è assolutamente esatto e proprio per questo molti cittadini dovrebbero ricevere il rimborso di quanto pagato.

È stato chiesto al Comune di Milano, infatti, la restituzione delle somme incassate illegittimamente. Ma ricevere un rimborso non sarà alquanto facile. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il pagamento comporta un riconoscimento di responsabilità. A fronte di ciò sarebbe opportuno non pagare le multa se non si è totalmente certi dell’infrazione causata e del rispetto di tutti i termini di legge.

Il Tar Lombardia ha precisato che non sono validi i verbali notificati oltre i 90 giorni. È inoltre necessario controllare la data di decorrenza del termine.

Il Comune di Milano è dunque tenuto ad annullare qualsiasi riscossione coattiva e a non domandare pagamento. Per quanto riguarda invece le somme incassate illegittimamente in violazione dell’art. 201, Cod. Strada, dovrà provvedere al rimborso.

L’articolo 201 stabilisce che l’obbligo di pagare « si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto».

Bisogna fare attenzione anche ai dati di chi guidava. Infatti non è tenuto a dichiarare il conducente se la sanzione non prevede la decurtazione dei punti. Se l’infrazione prevede invece la decurtazione dei punti, si devono dichiarare i dati del conducente, pena un’ulteriore sanzione di 286 euro.

Sabrina Arnesano

tar lombardia-1267

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