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Notifica del ricorso in PAdES o CAdES? Il TAR mette un punto

L’anno solare (non da molto iniziato) ha portato una ventata di novità e originalità al processo amministrativo. Dopo una serie di rinvii, decreti attuativi e correttivi vari, il primo gennaio u.s. è entrato a pieno regime il processo amministrativo telematico. Iscrizioni a ruolo, deposito memorie, inoltro di contributi unificati, ora avviene tutto telematicamente. Il P.A.T. introduce novità, altresì, in tema di notifiche del ricorso. Le metodologie tipiche previste dal c.p.c. (e non solo) sono surclassate (ma non sostituite) dalla notifica a mezzo pec con apposizione di firma in PAdES (estensione*.pdf) e non in CAdES (estensione*pdf.7m). Gli avvocati del settore hanno trovato non poche difficoltà prima di adattarsi alle rigide regole di deposito e di iscrizione a ruolo. I consiglieri dei vari tribunali amministrativi, dal canto loro, soprattutto il primo mese, sono stati clementi nel permettere di perfezionare eventuali irregolarità (disastri) riscontrate nell’ottemperare gli adempimenti istruttori necessari. Le controparti costituite, talora anche spudoratamente, si sono appigliati alle irregolarità degli atti telematici per strappare rinvii lunghi o inammissibilità mai spiegate prima d’ora. Tempestive e rigorose, tuttavia, sono state le pronunce amministrative sul processo amministrativo telematico.

La notifica in formato CAdES è nulla?

cades

L’esaustività della disciplina è corroborata da una serie di sentenze che, prima di decidere nel merito della domanda, specificano tratti essenziali del nuovo processo amministrativo telematico. Una importante delucidazione sull’ammissibilità del ricorso notificato con firma CAdES è contenuta nella sentenza resa dalla sez. IV del Tar Napoli n. 1799/2017. Prima di affrontare la vicenda nel merito, i consiglieri partenopei fanno una doverosa digressione sulla ammissibilità della notifica non firmata digitalmente nel formato PAdES. Tale obbligatoria chiarificazione nasce dal tentativo dell’amministrazione resistente, di rendere inammissibile il ricorso per irregolarità della notifica. Il collegio della sez. IV, tuttavia, dopo aver richiamato la normativa in materia, sostiene che la norma che regola la notificazione nell’ambito PAT (art. 14, All. A Al D.P.C.M. 40/2016) richiede il rispetto dei formati PAdES-BES solo ai fini del deposito della documentazione riguardante la notificazione. Il precetto normativo in parola, non reca analoga prescrizione in ordine alle modalità di effettuazione della notificazione stessa. L’eventuale irregolarità, quindi, è riferibile al deposito della prova della notificazione effettuata a mezzo pec, ma non alla notificazione in sé. Gli stessi giudici, inoltre, sulla scorta della normativa europea, specificano che la violazione delle specifiche tecniche non potrebbe determinare l’inesistenza della notificazione del ricorso sottoscritto digitalmente secondo il formato CAdES. L’utilizzo di quest’ultimo formato potrebbe, al più, determinare l’insorgenza di una irregolarità della notifica che, sarebbe sanata dall’avvenuta costituzione degli enti intimati, ai sensi dell’art. 44, co. 3, c.p.a..

Conclusione: ammissibilità della notifica in CAdES

Il tribunale amministrativo, con la sentenza suindicata, in definitiva, ammette la possibilità di ricorrente alla notifica con apposizione di firma in formato CAdES in luogo di quello in PAdES. Il principio posto alla base di tutto è unico: il raggiungimento dello scopo.

Giacomo Donnarumma

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