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Professione avvocati: in gazzetta i nuovi parametri forensi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le modifiche ai parametri forensi; vediamo nel dettaglio le novità

Con la pubblicazione del decreto n. 37 dell’8 marzo 2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018, si è concluso l’iter procedurale per la rimodulazione biennale dei parametri in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense, previsto della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, all’art. 13 comma 6, in modifica al decreto 10 marzo 2014, n. 55.

Parametri forensi: novità in materia di mediazione e negoziazione assistita

Tra le maggiori novità che saltano all’occhio nel DM 37/2018, è l’introduzione di una tabella ad hoc per la mediazione e la negoziazione assistita.

L’attività svolta dall’avvocato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri previsti dalla nuova tabella (tabella 25-bis), che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.

Per ognuna delle tre diverse fasi sono previsti dei compensi specifici, a seconda del valore di riferimento (ne vengono indicati sei a seconda del valore della controversia), come possiamo vedere dalla tabella 25-bis:

VALORE da 0,01€ a 1.100,00€ da 1.100,01€ a 5.200,00€ da 5.200,01€ a 26.000,00€ da 26.000,01€ a 52.000,00€ da 52.000,01€ a 260.000,00€ da 260.000,01€ a 520.000,00€
Fase dell’attivazione 60 270 420 510 960 1.305
Fase di negoziazione 120 540 840 1.020 1.920 2.610
Conciliazione 180 810 1.260 1.530 2.880 3.915

Parametri forensi: novità in materia giudiziale civile e penale e la figura dell’avvocato telematico

Ma le novità introdotte dal DM 37/2018 non si fermano qui; infatti, il decreto interviene apportando modifiche ai parametri generali per i compensi giudiziali, l’attività penale, l’attività arbitrale, l’assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, i giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, l’attività stragiudiziale e il c.d. avvocato telematico.

Vediamo nel dettaglio.

 In sede giudiziale il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 37/2018, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola  sino all’80 per cento e in ogni caso non possono essere diminuiti oltre il 50 per cento; per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso, non oltre il 70 per cento.

In merito all’attività telematica dell’avvocato (il c.d. avvocato telematico), il compenso determinato in base ai parametri generali, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento <<quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse   consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto>>. 

Nel caso in cui un avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti); quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

In merito allo svolgimento dell’attività penale, il decreto introduce ulteriori novità, tra cui:

a) tra gli elementi da valutare ai fini della liquidazione del compenso, è stato inserito “il numero degli atti da esaminare”, che va ad aggiungersi agli altri già previsti (le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività, l’importanza, la natura, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l’autorità giudiziaria dinanzi alla si svolge la prestazione, la rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare);

b) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, <<possono essere aumentati di  regola fino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento>>.

vvocato, prosegue il decreto, che assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché venti); lo stesso criterio vale anche quando il numero dei soggetti (anziché delle parti) o delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (anziché “una parte contro più parti”), sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.

Ferma l’identità di posizione procedimentale o processuale, quando la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

Parametri forensi: novità in sede di attività stragiudiziale, di arbitrato e giudizi dinnanzi a giudici speciali

Il DM 37/2018, infine, ha apportato una serie di novità circa i parametri da seguire per la liquidazione dei compensi nelle attività stragiudiziali, di arbitrato e dinnanzi ai giudici speciali.

Per l’espletamento dell’attività stragiudiziale, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla apposita tabella allegata, i quali «possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

Per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato, invece, è stata sostituita la tabella dei compensi, nella quale sono incrementati in modo sensibile i parametri riferiti alla fase decisionale, per i giudizi dinnanzi al TAR in caso di proposizione di motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento.

Per concludere, il DM 37/2018, si occupa della liquidazione dei procedimenti arbitrali rituali e irrituali: i compensi previsti dall’apposita tabella si applicano adesso a favore di ciascun arbitro e non più all’intero collegio.

Maria Teresa La Sala

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