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Responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno non trasferibile a soggetto non beneficiario

Se una banca paga un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dall’effettivo titolare è sempre responsabile e tenuta al risarcimento del danno?

E’ questa la domanda su cui si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 21 maggio 2018 n. 12477 con cui si è risolto un contrasto giurisprudenziale tra due orientamenti opposti.

Secondo il primo orientamento, più rigoroso, la banca è soggetta ad una forma di responsabilità oggettiva per cui sarebbe sempre responsabile di tali fatti a prescindere da un effettivo accertamento delle colpe e senza possibilità di provare di aver agito con diligenza. Secondo altro orientamento, più favorevole alla banca, non ci sarebbe invece una responsabilità oggettiva ma una responsabilità contrattuale dell’istituto di credito, ammesso alla prova della diligenza nell’attività di identificazione del portatore dell’assegno.

Responsabilità della banca nel pagamento degli assegni non trasferibili: le Sezioni Unite

Nella vicenda concreta, una compagnia di assicurazione aveva emesso un assegno non trasferibile in favore del beneficiario dell’indennizzo. Tale compagnia di assicurazioni conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la banca che, a fronte dell’esibizione per l’incasso presso lo sportello di Palermo di tale assegno di traenza non trasferibile intestato al titolare avente diritto all’indennizzo assicurativo, aveva provveduto al pagamento in favore di soggetto diverso dal beneficiario spacciatosi per lo stesso. Tale ultimo individuo infatti, munito di carta di identità e tesserino del codice fiscale falsi, si era spacciato per il beneficiario dell’assegno e lo aveva posto all’incasso.

In virtù di ciò, veniva invocata la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 43, 1° e 2° comma, R.d. n. 1736/1933 (c.d. Legge Assegni), che impone alla banca negoziatrice di pagare l’assegno non trasferibile al prenditore, imponendo il rispetto dell’obbligo di identificare con diligenza colui che presenta l’assegno per l’incasso; in virtù di tali inadempimenti imputati alla banca, si chiedeva la condanna al risarcimento del danno subito dalla compagnia assicuratrice per essere stata costretta a rinnovare il pagamento dovuto all’effettivo titolare del credito da indennizzo.

La questione di diritto sulla quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi riguarda l’interpretazione dell’art. 43, 2° comma della legge assegni, che stabilisce che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”.
Secondo parte attrice, infatti, l’art. 43, 2° comma prevedrebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che deve essere affermata per il solo fatto del pagamento dell’assegno non trasferibile a persona non legittimata, a prescindere dall’accertamento di una condotta colposa della banca per averlo effettuato senza osservare la dovuta diligenza; d’altra parte, parte resistente riteneva che si trattasse invece di una fattispecie rientrante nel concetto di responsabilità contrattuale.

Con tale importante sentenza, le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale sull’esatta interpretazione della norma contenuta nella Legge Assegni.

I giudici hanno escluso che si possa ravvisare una forma di responsabilità oggettiva della banca ma si rientrerebbe piuttosto nella fattispecie di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato ex art. 1173 c.c., poiché la banca avrebbe un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti gli interessati al buon fine dell’operazione, affinché l’assegno introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

Poiché la responsabilità della banca è qualificabile in tal senso, come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato ex art. 1173 c.c., ne discende che non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore.

Ne consegue dunque che, nell’azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, provando di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

Martina Scarabotta

 

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