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Responsabilità penale per il genitore ce non tiene il figlio per mano

Il genitore ha il ruolo di garante per l’incolumità fisica dei figli minori, dovendo adottare ogni cautela ed accortezza necessaria per evitare che il figlio subisca danni. Ciò anche, e soprattutto, in fase di attraversamento della strada che, in quanto attività di per sè pericolosa, espone il bambino a gravi rischi per l’incolumità e dovendo pertanto il genitore adottare ogni cautela e tenere il figlio per mano.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 29505 del 28 giugno 2018, ha affrontato la questione relativa alla responsabilità della madre rispetto all’incidente mortale del figlio in fase di attraversamento della strada, prevedendo gravose conseguenze sul piano penale in capo al genitore inadempiente ai suoi obblighi di vigilanza sul figlio.

Nel dettaglio, nella vicenda concreta, la Corte d’Appello ed il Tribunale di Messina avevano condannato a otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, la madre di un bambino perché, con cooperazione colposa, aveva contribuito a cagionare la morte del figlio in un incidente stradale.

Nel 2009, un bambino di 3 anni, mentre stava attraversando la strada, veniva urtato da un veicolo e da tale incidente ne conseguivano gravi lesioni craniche che portavano il bimbo alla morte. La madre veniva ritenuta responsabile ai sensi degli artt. 113 e 589 c.p., in quanto non aveva esercitato la necessaria vigilanza sul figlio e non aveva adottato le necessarie cautele all’atto dell’attraversamento della strada, come quella di accertarsi che non sopravvenissero veicoli e soprattutto non aveva tenuto il bambino per mano. La madre dunque, non adottando tali cautele, non aveva impedito il verificarsi dell’evento che la stessa, in quanto esercente la massima posizione di garanzia sulla vittima, aveva l’obbligo giuridico di impedire. 

I giudici della Corte Suprema hanno rigettato il ricorso proposto dalla donna, non ritenendo possibile considerare l’incidente occorso al minore durante l’attraversamento della strada come causa interruttiva del nesso causale ma dovendosi al contrario considerare l’evento letale come realizzato in cooperazione colposa fra la conducente del veicolo che ha investito il bambino e la madre che, omettendo di tenerlo per mano ed adottare le opportune cautele, non ha impedito il verificarsi dell’evento letale.

Una forte responsabilità dunque, sul piano penale, per il genitore che non tiene il bambino per mano al momento di attraversare la strada contribuendo al cagionamento delle lesioni, ovvero della morte, del figlio.

Avv. Martina Scarabotta

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