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Ryanair contro il divieto di atterraggio notturno

La vicenda trae origine da un ricorso azionato nel 2006 e, già in fase cautelare, il Tar aveva dato ragione alla compagnia low cost che aveva censurato i provvedimenti con i quali l’ENAC aveva intimato il rispetto dell’orario notturno per l’atterraggio dei voli sull’aeroporto di Roma Ciampino ai fini del contenimento dell’inquinamento acustico.

In particolare, a mente dei provvedimenti impugnati, se i voli programmati nella fascia oraria diurna subiscono ritardi tali da far ricadere il loro arrivo o partenza dopo le 24.00, questi non possono essere accettati e dovranno essere dirottati presso lo scalo di Fiumicino.

Ryanair ha agito innanzi al Tar per lamentare che tutti i velivoli in arrivo allo scalo di Roma Ciampino oltre il limite della fascia oraria diurna, indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi di forza maggiore, venivano dirottati dalle autorità allo scalo di Fiumicino.

Il Collegio romano, con la sentenza del 20.02.2017, n. 2639, ha accolto il ricorso dando ragione alla compagnia aerea; nel dettaglio, se è vero che il d.P.R. 11/12/1997, n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”, prescrive il divieto di movimenti aerei negli aeroporti dalle ore 23 alle ore 6 locali, è altrettanto vero che possono essere autorizzati i voli notturni postali e quelli in ritardo.

Ad avviso del Tar, l’Enac non ha tenuto in considerazione che, per i voli in ritardo e per gli atterraggi di emergenza, la limitazione degli orari deve essere supportata da idonea istruttoria e motivazione. Ciò in quanto le disposizioni di legge applicabili presuppongono che tutti i provvedimenti che introducano restrizioni sui voli siano adottati in seguito ad approfondite e compiute istruttorie con specifici studi sull’impatto ambientale e sull’acustica.

Rosamaria Berloco

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