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Sanzione per l’Avvocato che chiede la condanna ex art. 96 cpc per il collega corretto

Sanzione per l’Avvocato che chiede la condanna ex art. 96 cpc per il collega corretto.

La giustizia, si sa, è una cosa seria; per cui quando una parte agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell’infondatezza della propria pretesa o difesa, rischia, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni subiti da controparte. Può capitare, inoltre, che venga chiamato al risarcimento anche il legale, in solido, con colui che abbia rappresentato.

Avendo chiesto, in sede di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condanna dell’Avv. Y al risarcimento dei danni di cui all’art. 96 cod. proc. civ. in solido con il suo assistito, addebitando la colpa esclusivamente al collega la cui correttezza, invece, era stata dimostrata nel prosieguo del processo, l’Avv. X  veniva  sottoposto a giudizio disciplinare, davanti al Consiglio dell’ordine degli avvocati territoriale, per non aver mantenuto nei confronti del collega Y un comportamento ispirato a correttezza.

Ritenuto responsabile, il C.O.A.  gli infliggeva la sanzione dell’avvertimento; confermata poi dal CSN per il quale la richiesta costituiva di per sé illecito disciplinare, stante la «totale assenza di mala fede e colpa grave» dell’avv. Y, motivo per il quale  dovevano ritenersi «del tutto gratuite ed ingiustificate le pesanti critiche» rivolte nei confronti del collega.

Sanzione per l’Avvocato che chiede la condanna ex art. 96 cpc per il collega corretto. Le Sezioni Unite

Proposto ricorso in Cassazione, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 27200 del 2017  soffermatesi sul dato temporale, premettono che il procedimento disciplinare si colloca, per così dire, a cavallo tra il precedente e l’odierno codice deontologico forense. Ciò in quanto il fatto che ha portato alla sanzione si sarebbe verificato nel 2011; la delibera del C.O.A. è del 16 settembre 2013 e quella del C.N.F. è del 9 marzo 2017.

codice deontologico
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Tale dato determina l’applicazione delle norme del nuovo codice deontologico – entrato in vigore nel 2014 – anche ai procedimenti in corso, se più favorevoli per l’incolpato.

Ciò premesso vengono affrontati i due motivi di ricorso.

Sanzione per l’Avvocato che chiede la condanna ex art. 96 cpc per il collega corretto. Il ragionamento.

A fronte della doglianza del ricorrente circa la mancata correlazione tra incolpazione e decisione, le Sezioni Unite ribadiscono che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, vige, il divieto di emettere decisioni a sorpresa. Non può, cioè, essere messa a base della decisione con cui si dichiari la responsabilità disciplinare un’ipotesi di illecito diversa da quella originariamente contestata con il decreto di citazione dinanzi al Consiglio dell’ordine, e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l’incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva.

Ebbene la Corte rileva come nella vicenda il capo di incolpazione sia rimasto sempre il medesimo, mentre è modificato il quadro normativo di riferimento, stante l’entrata in vigore del nuovo codice deontologico durante il corso del processo, ma il fatto e l’accusa sono rimasti i medesimi. Ciò esclude il difetto di correlazione tra incolpazione e decisione.

Parimenti, circa la sanzione dell’avvertimento le Sezioni Unite ritengono che la decisione del C.N.F. sia corretta in quanto è del tutto ragionevole la ricostruzione operata nella sentenza impugnata secondo cui “ la previsione dell’art. 46 – dove, a proposito dei doveri dell’avvocato nel processo, si stabilisce che il professionista deve osservare il dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza – trova corrispondenza in quella a suo tempo contestata all’Avv. X, poiché la violazione del rapporto di colleganza può costituire una concreta esplicazione della violazione del più vasto ambito della lealtà e correttezza professionale”.

Iolanda Giannola

 

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