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Tumore dovuto al fumo: i profili di responsabilità

Fumare è una scelta libera e consapevole. Nella società attuale, dove, da ormai moltissimi anni, con campagne di sensibilizzazione ed iniziative a tutela della salute pubblica, è ormai fatto notorio che il fumo è causa di malattie, tumori e morte, non può essere addebitata all’esterno alcuna causa allee malattie che colpiscono il fumatore a causa del fumo.

Questo è l’oggetto della sentenza n. 11272 del 10 maggio 2018 della Corte di Cassazione sezione terza civile che ha escluso la pretesa risarcitoria avanzata da un fumatore nei confronti della casa produttrice delle sigarette e dei pubblici ministeri per la propria condizione fisica.

Innanzi al Tribunale di Roma era stata infatti avviata dal 2002 una causa risarcitoria per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non subiti da un uomo che, dopo aver fumato per moltissimi anni una grande quantitativo di sigarette e senza essere riuscito a smettere, aveva contratto una gravissima malattia a causa del fumo, un carcinoma al polmone.

Il fumatore aveva chiamato in giudizio l’azienda produttrice delle sigarette, accusata di aver inserito nelle stesse sostanze tossiche, nocive per la salute ed idonee a creare una dipendenza fisica e psichica che impedisce ai fumatori di cessarne il consumo seppur in presenza di conseguenze nefaste, nonchè il Ministero della Salute a titolo di omessa tutela della salute pubblica.

La domanda è stata rigettata in tutti i gradi di giudizio. I giudici di merito hanno evidenziato che la pericolosità del fumo è oggetto di conoscenza e pubblicità sin dagli anni settanta e che è oggetto di comune esperienza l’esistenza di un nesso causale tra il fumo e il cancro ai polmoni.

Perciò deve escludersi la sussistenza di una responsabilità ex art. 2043 in capo al produttore di sigarette in quanto fumare è un atto di libera volizione, consapevole ed autonomo, in virtù della consapevolezza della e pericolosità e nocività pubblica e diffusa del fumo. La condotta del fumatore che, spontaneamente e volontariamente, assuma sigarette, consapevole della loro nocività, è dunque condotta da sola idonea a cagionare il danno a se stessi senza alcuna colpa o responsabilità del produttore delle sigarette.

I giudici della Cassazione hanno confermato questo orientamento facendo leva sulla teoria della “causa prossima di rilievo” ed escludendo il nesso causale tra la condotta della società convenuta ed il danno subito dal fumatore, negando quindi una responsabilità ed ogni forma di risarcimento del danno.

Il danno consistente nel tumore al pomone è stato cagionato dunque dal fumatore che, con una scelta libera e consapevole, ha deciso di fumare ed abusare del fumo e dunque solo sua può essere la responsabilità della sua malattia.

Martina Scarabotta

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