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Sanità: Corte Ue, no al divieto assoluto di pubblicità per le cure ai denti

 

“Un divieto generale e assoluto di ogni tipo di pubblicità per prestazioni di cura del cavo orale e dei denti è incompatibile con il diritto dell’Unione europea”, anche se “gli obiettivi di tutela della salute e della dignità della professione di dentista possono giustificare una disciplina delle forme e delle modalità dei mezzi di comunicazione utilizzati dai dentisti”. Lo stabilisce la Corte di giustizia dell’Ue, in una sentenza che parte dal caso di un professionista operativo in Belgio.

     Tra il 2003 e il 2014 – ricostruisce la Corte in una nota – il dentista Vanderborght ha apposto un pannello composto da 3 superfici stampate, che indicava il suo nome, la sua qualifica di dentista, il suo sito Internet e il recapito telefonico del suo studio. Ha inoltre creato un sito web per informare i pazienti sui trattamenti offerti nel suo ambulatorio, e ha inserito annunci pubblicitari in quotidiani locali.

Dopo una denuncia presentata dal Verbond der Vlaamse Tandartsen, un’associazione professionale di dentisti, nei suoi confronti sono stati avviati alcuni procedimenti penali perché il diritto belga vieta in modo assoluto ogni tipo di pubblicità per prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, e stabilisce alcuni requisiti di discrezione relativamente alle insegne degli studi dentistici destinate al pubblico.

A sua discolpa, Vanderborght ha obiettato che le norme in questione sono contrarie al diritto dell’Ue, in particolare alla direttiva sul commercio elettronico, nonché alla libera prestazione di servizi prevista nel Trattato Fue 1. Adito della controversia, il Tribunale di primo grado olandese di Bruxelles, sezione penale, ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia.

Di oggi la sentenza di Lussemburgo. “La direttiva sul commercio elettronico – sostiene la Corte – osta a una normativa che, come quella belga, vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica volta a promuovere cure del cavo orale e dei denti, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista”. La Corte ritiene infatti che, “sebbene il contenuto e la forma delle comunicazioni commerciali possano validamente essere inquadrati da regole professionali”, tali regole “non possono comportare un divieto generale e assoluto di ogni tipo di pubblicità online avente lo scopo di promuovere l’attività di un dentista”.

Inoltre, secondo la Cgue, “la libera prestazione di servizi osta a una normativa nazionale che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti”. A tale riguardo, la Corte ritiene che “un divieto di pubblicità per una determinata attività sia tale da restringere la possibilità”, per chi la esercita, “di farsi conoscere presso la potenziale clientela e di promuovere i servizi che si propongono di offrire”. Un simile divieto costituisce pertanto “una restrizione alla libera prestazione di servizi”.

     La Corte di giustizia dell’Ue ammette che “gli obiettivi della normativa in questione, vale a dire la tutela della salute pubblica e della dignità della professione di dentista, costituiscono motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Infatti – spiega – l’utilizzo intensivo di pubblicità o la scelta di messaggi promozionali aggressivi, addirittura tali da indurre i pazienti in errore a proposito delle cure proposte, può nuocere, deteriorando l’immagine della professione di dentista, alterando il rapporto tra i dentisti e i loro pazienti nonché favorendo la realizzazione di cure inadeguate o non necessarie, alla tutela della salute e pregiudicare la dignità della professione di dentista”.

     Ciò premesso, la Corte ritiene che “un divieto generale e assoluto di ogni tipo di pubblicità eccede quanto necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti. Questi ultimi potrebbero essere raggiunti mediante misure meno restrittive che disciplinino, se del caso in maniera rigorosa, le forme e le modalità che possono validamente assumere i mezzi di comunicazione utilizzati dai dentisti”.

(Com-Opa/AdnKronos)

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