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Un Caffè” per evitare la multa: il brigadiere risponde per induzione indebita

Pubblici ufficiali che in cambio di «un caffè» del valore di 50 euro promettono a chi ha violato il codice della strada che non sarà elevata la multa con la sospensione della patente, commettono il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. E ciò vale anche se i fatti sono avvenuti prima della riforma della legge 190/2012.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11995/2018.
Nei primi due gradi di giudizio uno dei due pubblici ufficiali, quello che materialmente aveva avanzato la richiesta, è stato condannato per il reato di induzione indebita (art. 319 quater c.p.).
Contro la sentenza il reo ricorreva per Cassazione, deducendo che il fatto di cui all’art. 319 quater c.p. non era previsto come reato all’epoca dei fatti, argomentando che vi fosse una netta discontinuità tra le due norme. Inoltre, sosteneva che l’intero impianto accusatorio fosse basato su dichiarazioni rese dalla persona offesa (il conducente dell’auto fermata) che avrebbe dovuto essere sentito con le modalità di cui all’art. 63 c.p.p. e che dunque, le sue dichiarazioni fossero inutilizzabili.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, i due motivi di ricorsi sono infondati e argomentano la decisione secondo una precisa dissertazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Invero, secondo la Suprema Corte, il giudice del secondo grado di giudizio, si è conformato al dictum delle Sezioni Unite (sent.n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258473) che hanno affermato che il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione deve essere ricercato nella dicotomia «minaccia – non minaccia» che è l’altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia «costrizione – induzione», evincibile dal dato normativo. A tale proposito, la Corte di merito ha sottolineato l’insussistenza della prospettazione di un male ingiusto da parte del pubblico ufficiale e del correo e l’inclinazione della persona offesa a versare il denaro per ottenere un indebito vantaggio, ritenendo dunque sussistente il delitto di cui all’art. 319 quater cod.pen. Tale fattispecie, infatti, secondo la Corte di Cassazione “è per sua natura caratterizzata dalla logica negoziale di reato, contratto bilateralmente illecito, piuttosto che dalla costrizione quale forma di sopraffazione prepotente aggressiva ed intollerabile, socialmente incidente sull’altrui integrità psichica e sulla libertà di autodeterminazione tipica della concussione, sicché la Corte di merito ha logicamente ritenuto sussistente tale logica negoziale sulla base dell’accordo sviluppatosi tra pubblici ufficiali e privato in vista di un reciproco vantaggio. D’altra parte, sussiste piena continuità normativa tra le fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p”.
Sul punto, inoltre, la Suprema Corte, condivide integralmente il principio espresso precedentemente dalle Sezioni Unite, “laddove viene riconosciuta la continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319 quater c.p., considerato che la pur prevista punibilità, in quest’ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell’abuso induttivo”.
Tale ricostruzione dei rapporti tra le fattispecie succedutesi, sempre secondo la Suprema Corte, è utile anche per risolvere le questioni prospettate con il primo motivo di ricorso in riferimento alle modalità di escussione della persona offesa. La collocazione del fatto originariamente contestato, nel nuovo reato di cui all’art. 319 quater c.p., avviene, quindi, sulla base del principio fissato dall’art. 2, comma 4, c.p. in quanto tale norma è più favorevole all’imputato. E, quindi, la nuova fattispecie di induzione può trovare applicazione, per i fatti pregressi solo per l’imputato, perché norma, appunto, più favorevole.
Alla luce di tale principio, è, dunque, erroneo ritenere, come sostiene il ricorrente che l’offeso avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di legge, essendo mutata la sua posizione, quando invece nel procedimento che ci occupa, riveste unicamente la qualifica di parte offesa.
Per concludere, secondo i giudici P.zza Cavour, il pubblico ufficiale “ha formulato una proposta illecita astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione nella vittima, tale da convincerla della necessità di dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze dannose, anche se poi, per la particolare resistenza o forza del soggetto passivo, il risultato non si è prodotto”.

Mariano Fergola

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