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WhatsApp: multa di 3 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette

WhatsApp, il colosso della messaggistica istantanea, è stato multato duramente con una sanzione di ben tre milioni di euro dall’Autorità Antitrust nazionale per violazione del Codice del Consumo ai danni degli utenti.

L’Autorità Antitrust (AGCM), con due distinti provvedimenti, ha chiuso i due procedimenti istruttori avviati da circa un anno nei confronti di WhatsApp Messanger.

WhatsApp: la condivisione dati con Facebook e la sanzione da 3 milioni di euro

La prima istruttoria, la n. PS10601, riguardava una condotta posta in essere dall’azienda californiana  che, come noto, dal 2014 era stata acquisita al gruppo Facebook. Nell’agosto 2016, infatti, la società di messaggistica modificava le condizioni di utilizzo del sistema, richiedendo agli utenti l’autorizzazione alla condivisione dei propri dati con Facebook indicata come essenziale ed irrinunciabile per poter fruire dell’applicazione. Lo scopo della condivisione dei dati con Facebok, a detta di WhatsApp, era quello di “migliorare le proprie esperienze con le inserzioni e i prodotti di Facebook”, a detta dell’AGCM corrispondeva invece a “finalità di Facebook relative a propri prodotti e a finalità pubblicitarie”, quindi finalità di advertising e di marketing a scopo economico, commerciale e lucrativo.

L’Autorità, nell’ambito di tale istruttoria, ha ravvisato nella condotta di WatsApp una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in relazione alle modalità di acquisizione del consenso da parte dei propri utenti. La pratica commerciale posta in essere risultava infatti aggressiva in quanto, “mediante indebito condizionamento, era idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio, inducendolo, pertanto, ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Infatti, l’autorizzazione alla condivisione per i nuovi utenti WhatApp era indicata come necessaria per poter iniziare a fruire del servizio e registrarsi al sistema mentre per i clienti già acquisiti veniva celata la pure esistente facoltà di negare il consenso attraverso giochi di opzioni pre-impostate e false indicazioni circa la necessità dell’autorizzazione, tali da indurre, come di fatto è stato, gran parte degli utenti ad accettare i nuovi termini di utilizzo.

In virtù di ciò, qualificata la condotta di WhatsApp come pratica commerciale scorretta ed aggressiva in violazione della normativa a tutela del consumatore, l’Autorità Antitrust ha sanzionato la società californiana con una multa di 3 milioni di euro, vietandole la prosecuzione della condotta.

WhatsApp: clausole vessatorie nei termini di utilizzo

Con il secondo procedimento istruttorio, il n. CV154, l’Autorità Antitrust ha indagato sulla vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni e termini di utilizzo dell’app di messaggistica, in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In particolare, le clausole nel mirino dell’AGCM erano:

-quelle limitative della responsabilità contrattuale di WhatsApp, che statuivano che “il servizio sarebbe fornito senza alcuna garanzia e senza che WhatsApp si assuma, in concreto, alcuna responsabilità contrattuale nei confronti dell’utente”;

-quelle sulla risoluzione del contratto che attribuivano al Professionista “il diritto di interrompere il servizio e di svincolarsi dal contratto unilateralmente, senza alcun preavviso e giustificazione”, in assenza di un pari diritto per il consumatore;

-quelle sulle modifiche delle condizioni di utilizzo che attribuivano a WhatsApp  “il diritto di modificare unilateralmente i TU in qualsiasi momento, senza preavviso e senza motivazione alcuna”, facendo discendere l’accettazione delle modifiche dalla mera inerzia del consumatore;

-altre clausole che prevedevano la prevalenza del contratto scritto in lingua inglese sena le necessarie garanzie di traduzione o la competenza giurisdizionale solo in capo al Tribunale Federale della California.

Tutte queste clausole sono state ritenute vessatorie in violazione dell’art. 33 del Codice del Consumo e, per l’effetto, l’Autorità Antitrust ha comminato l’inibitoria, ordinando a WhatsApp la pubblicazione sul proprio sito e l’invio di comunicazioni ai singoli utenti volte a prendere visione del carattere vessatorio delle clausole individuate.

Martina Scarabotta

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