15 colpi. Caricatori, armi e decreto antiterrorismo: il ricco intreccio normativo
“In mezzo alle armi, le leggi tacciono”, diceva Cicerone nell’Oratio pro Tito Annio Milone.
Ma, davanti al poderoso impianto normativo, frutto della stratificazione sedimentata in materia di armi, neanche il maestro dell’ars oratoria potrebbe più sottolineare il silenzio del legislatore.
Il fatto: detenzione del caricatore
La Corte d’appello, riformando la sentenza emessa nel febbraio 2009 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale, ridetermina la pena in 4 mesi di reclusione e 300 euro di multa, perchè l’imputato ha detenuto all’interno della propria abitazione un caricatore per pistola calibro 9×2, senza averne fatto denuncia all’autorità.
Rivolgendosi alla Corte di Cassazione, però, il ricorrente fa leva sulle modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento, a seguito delle quali il caricatore rappresenta uno degli accessori non più sottoposti alle limitazioni della legislazione sulle armi.
La giurisprudenza sul punto appare divisa. Se alcune pronunce (Cass. n. 39209/2013) qualificano il caricatore quale parte di arma, altre ritengono che esso rappresenti un elemento non essenziale per il funzionamento della stessa.
Flashback normativo: la legislazione sulle armi
Il D.Lgs n. 204/2010, di recepimento della direttiva 2008/51/CE sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, all’art. 2 (che modifica il D.Lgs n. 527/1992) definisce parte di arma “qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento […]”, proseguendo con un elenco esemplificativo (“canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo […]”).
La legge n. 43/2015, di conversione con modifiche del D.L. n. 7/2015 (“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale”) ha apportato molteplici novità, arricchendo ulteriormente il complesso panorama normativo.
Tra le principali disposizioni del decreto antiterrorismo, si ravvisa quella volta a punire i foreign fighters. Sul piano degli strumenti di prevenzione è prevista, infatti, la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali soggetti che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.
Con specifico riferimento alla materia delle armi, poi, l’art. 3 integra la disciplina della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori. In particolare, il comma 3-septies ha interpolato l’art. 38, co. 1° del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.u.l.p.s. di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni), prevedendo l’obbligo di denunciare “i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte […]”. Si potranno detenere liberamente -senza obbligo di denuncia- i caricatori di capienza pari o inferiore ai limiti fissati dalla disposizione.
Risulta, infine, integrato l’art. 697, co. 1° c.p.; tale norma punisce, con l’arresto o con l’ammenda, chiunque detenga armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’art. 38 del T.u.l.p.s.
La Cassazione n. 49274/2016 trae le fila dell’intreccio normativo
Dal coordinamento del quadro normativo vigente, dunque, deriva che i caricatori per arma comune da sparo sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se contengono più di 5/15 colpi. La condotta, pertanto, non è più punita come delitto penalmente rilevante ex lege n. 895/1967 (cioè detenzione di parte di arma), ma quale contravvenzione ai sensi dell’art. 697 c.p.
Il caricatore contestato nel giudizio risulta accessorio di arma comune da sparo e contiene un numero di colpi non superiore a 15. Per effetto delle modifiche normative intervenute, pertanto, non sussiste obbligo di denuncia; il caricatore, dunque, è liberamente detenibile.
La Corte di Cassazione, sez. I penale, n. 49274/2016: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Immediate conseguenze sono la revoca della confisca disposta e la restituzione del caricatore all’avente diritto.
Claudia Cascio