Roma, 28 nov. – Inammissibile. Oggi la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso contro gli atti di indizione del referendum dal Codacons e dall’avvocato Giuseppe Ursini.
La Consulta ha ritenuto che i ricorrenti non avessero i requisiti per esercitare l’azione, non essendo «poteri dello Stato» come richiede l’art. 134 della Costituzione.
Sempre oggi sono state pubblicate le motivazioni della decisione con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso già proposto – sempre dal Codacons – dinanzi alla giurisdizione di legittimità. In quella sede, in particolare, i ricorrenti accusavano l’Ufficio centrale per il Referendum di aver superato il limiti interni della propria giurisdizione, invadendo – laddove ha valutato la conformità del quesito referendario ai requisiti prescritti dall’art 16 della l.n. 352/70 – la sfera di attribuzioni riservata al Governo. Inoltre, sostenevano i legali del Codacons, l’ufficio sarebbe incorso in «eccesso di potere giurisdizionale» nella misura in cui ha applicato, ai fini della formulazione del quesito da sottoporre all’elettorato, le previsioni che l’art. 16 della l.n. 352/70 dedica ai referendum aventi ad oggetto le leggi costituzionali.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto inammissibile il ricorso presentato, poiché l’ordinanza emessa dall’Ufficio centrale per il Referendum, «non avendo natura sostanziale di atto di giurisdizionale, non è suscettibile di impugnazione giurisdizionale, men che meno dinanzi alla Corte di Cassazione di cui quello stesso Uffcio costituisce un’articolazione interna». Inoltre, si precisa nel provvedimento a firma della dottoressa Perrino depositato oggi, tale conclusione non «appare irragionevolmente limitativa della tutela dei diritti o di altre posizioni soggettive cui la legge riconosce giuridica rilevanza: non certo in capo ai ricorrenti, perché nel procedimento referendario assumono rilievo (e possibilità di tutela) soltanto i soggetti ai quali la disciplina referendaria conferisce specifiche funzioni, mentre le posizioni di soggetti diversi non trovano alcuna posizione né diretta né indiretta; e neppure in capo ai soggetti cui la disciplina referendaria assegna invece un qualche ruolo, la cui tutela è garantita dalla possibilità di denunciare, ove ne sussistano gli estremi, il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale».
(Amer)