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Protezione internazionale per la straniera che ha subito violenze domestiche in patria

La protezione internazionale, spiega la Cassazione, va garantita anche alla cittadina la straniera che nel paese d’origine ha subito violenze domestiche

Il fatto

Una cittadina marocchina avanzava richiesta di protezione internazionale, dichiarandosi vittima, da anni, di abusi e violenze da parte del marito, proseguiti anche dopo il divorzio. La donna sosteneva che, in caso di rientro in patria, sarebbe stata esposta nuovamente ai medesimi abusi e violenze, visto e considerato che l’ex marito era stato punito dalla giustizia marocchina con una sanzione blanda (tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena). Ciò nonostante la competente Commissione negava il riconoscimento della protezione territoriale, decisione che veniva poi confermata, tanto in primo grado quanto in appello.

In particolare la Corte d’appello affermava che la vicenda dell’interessata non consentiva il riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi di episodi confinati nell’ambito del rapporto con l’ex coniuge, non potendosi sostenere che lo stato di origine della signora sia rimasto del tutto inerte o che non appresti in simili occasioni forme di tutela della donna, giacché all’appellante era stato consentito il divorzio e l’ex marito era stato condannato in sede penale a seguito di denuncia sporta dalla stessa, accompagnata, nell’occasione, dai genitori, segno dell’appoggio ricevuto dall’ambiente familiare.

Il ricorso

La ricorrente aveva però evidenziato che la protezione offerta dalle autorità marocchine, nel suo così come in casi analoghi, non è sufficiente visto che non sono previste specifiche misure di tutela della vittima, quali l’allontanamento e/o il divieto di avvicinamento dell’uomo nei confronti della propria moglie. Pertanto, la sua vicenda avrebbe dovuto essere qualificata come forma di violenza domestica ai sensi della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, redatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 77/2013.

La ricorrente pertanto impugnava la sentenza resa dalla Corte d’Appello insistendo perchè le venisse riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 14, lett, b), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 rischiando di essere esposta, in caso di rientro in patria, al rischio di subire un danno grave sotto forma di trattamento inumano o degradante.

La decisione della Corte

Secondo quanto ha chiarito la Suprema Corte con l’ordinanza in commento, ai sensi dell’art. 3, lett. b), della Convenzione, l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. La vicenda della ricorrente rientra, dunque, pienamente nelle previsioni della Convenzione stessa. Inoltre, a parere della Corte, deve ritenersi corretta la tesi sostenuta nel ricorso, che riconduce tale forma di violenza all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall’articolo 14, lettera b), del decreto legislativo 251/2007.

La Corte d’appello, infatti, avrebbe dovuto verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, come l’ex marito della ricorrente, lo Stato marocchino sia in grado di offrire a quest’ultima adeguata protezione. Compito al quale la Corte di Appello si è del tutto sottratta, avendo trascurato qualsiasi approfondimento della situazione del Paese di provenienza della ricorrente — obbligatorio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. 251/2007 e dell’art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 25/2008. La Corte d’appello, al contrario, si è limitata a valorizzare unicamente circostanze di per sé non indicative di una adeguata protezione, quali la ricordata condanna penale dell’ex marito e l’ottenimento del divorzio, o del tutto estranee a forme di protezione statale, quale l’appoggio della famiglia di origine della ricorrente.

Cristina Grieco

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