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Sul web può essere diffamatorio anche solo il titolo dell’articolo. Il caso Cuffaro

Sul web può essere diffamatorio anche solo il titolo dell’articolo

Nel mondo dell’informazione del 21esimo secolo molto spesso ci si forma le opinioni su un titolo o un sommario, senza fare nessuno sforzo per andare più in profondità. È tipico della cultura di oggi. Ad affermarlo è uno studio scientifico della Columbia University condotto insieme al French National Institute. La comunicazione a stampa oggi viaggia su titoli e immagini, in quanto l’attenzione del lettore deve essere catturata rapidamente. Insomma, nel giornalismo contemporaneo il titolo è (quasi) tutto e questo fenomeno non riguarda solo l’informazione che corre sui social networks: anche i fruitori di quotidiani e periodici oggi, più spesso che in passato, si limitano a scorrere i titoli degli articoli per formarsi un’informazione sintetica. Il titolo diventa così un nodo strategico nella relazione fra chi scrive e chi legge. Questo fenomeno non poteva passare inosservato nel mondo del diritto, tant’è che della questione si è dovuta occupare anche la Corte di Cassazione, la quale, nell’ordinanza numero 12012/2017, ha sottolineato come la valutazione della portata diffamatoria di un’espressione attraverso la lettura congiunta del titolo e dell’articolo non abbia più la stessa portata che aveva un tempo. Per l’accusa di diffamazione a mezzo stampa, infatti, basta un titolo: il contenuto è una questione separata, non occorre sia connesso.

La vicenda: il titolo di “Repubblica” diffama Cuffaro?

Il 6 novembre 2003 il giornale “La Repubblica” pubblicò un articolo che, a detta del ricorrente, sia per il suo contenuto che per le fotografie e per l’indebito accostamento di circostanze e allusioni, lo avevano indebitamento accostato alla mafia. L’articolo, infatti, avrebbe istituito un collegamento tra l’allora presidente della Regione Siciliana, Totò Cuffaro, e un boss latitante. Nel 2014 la Corte d’Appello di Caltanissetta, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria, affermando che nel momento in cui l’articolo era stato pubblicato, Cuffaro “era già attinto da indagini e provvedimenti giudiziari della magistratura palermitana dai quali risultavano elementi oggettivi quanto meno in ordine ad una sua vicinanza a soggetti implicati in gravi fatti di mafia e malaffare”. Proprio il suo ruolo istituzionale di governatore della Sicilia faceva si che dovessero ritenersi ampi i margini per l’esercizio del diritto di cronaca e di critica. Inoltre i giudici di Caltanissetta rilevarono come non si potesse valutare il contenuto diffamatorio del titolo e del sottotitolo dell’articolo, unitamente alla didascalia, se non insieme all’intero testo dell’articolo stesso. Una conclusione, questa, destinata ad essere ribaltata dalla Cassazione.

Cassazione: basta il titolo perché vi sia diffamazione

Dinanzi alla Corte suprema di Cassazione, i legali di Cuffaro hanno affermato che, secondo costante giurisprudenza, il corredo di titoli, fotografie e didascalie può essere dotato di autonoma lesività: “La slealtà per mancanza di chiarezza sussiste quando si fa uso del sapiente sottinteso, degli accostamenti suggestionanti e di un tono sdegnato che risulta sproporzionato alla vicenda, con vere e proprie insinuazioni”. Nell’ordinanza 1201 la Cassazione conferma che anche il solo titolo di un articolo può integrare di per se gli estremi della diffamazione. Occorre però valutare che effettivamente il titolo rechi “un’affermazione compiuta, chiara, univoca e integralmente percepibile dal lettore anche senza approfondire la questione con la lettura dell’articolo”. Se invece il titolo è generico, l’analisi si sposta sulla sua portata diffamatoria del contenuto dell’articolo. La lettura veloce, infatti, può portare un lettore distratto a interpretare male un titolo giornalistico, rilevando un effetto diffamatorio effettivamente non presente. Per quanto riguarda l’articolo di Repubblica, la Cassazione rileva come la Corte nissena non ha spiegato se il titolo dell’articolo, affiancato dal sottotitolo e dalle due fotografie di Cuffaro e del boss, accostate e collegate tramite la didascalia “Il boss e il governatore”, avesse o meno una autonoma capacità diffamatoria, indipendente dal contenuti dell’articolo. Per questo i giudici hanno cassato la sentenza impugnata e hanno rinviato la questione alla Corte d’appello di Caltanissetta, che ora dovrà procedere a questa valutazione, attenendosi ai principi giurisprudenziali indicati. È una decisione, quella dei giudici di Cassazione, destinata ad avere pesanti ricadute anche sul “giornalismo social”, molto spesso caratterizzato da titoli acchiappaclick e fortemente allusivi.

Eliseo Davì

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