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Abuso d’ufficio: serve il dolo intenzionale. Assolto sindaco che aveva espulso un consigliere dall’aula

Senza dolo intenzionale non può configurarsi il reato di abuso d’ufficio. Questo il principio espresso dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione, sentenza n. 27794/2017.

La vicenda oggetto della sentenza riguarda il sindaco del Comune di Ilbono, il quale, durante una seduta del Consiglio, aveva fatto allontanare coattivamente dall’Aula un Consigliere a causa del suo intervento particolarmente offensivo, per poi, una volta placati gli animi, farlo rientrare, consentendogli così di terminare il suo intervento. Questa la condotta che ha portato il pubblico ministero a formulare un’imputazione per abuso d’ufficio a carico del primo cittadino.

L’art. 323 c.p., in effetti, punisce il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle proprie funzioni, procura a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale o reca ad altri un danno ingiusto in violazione di leggi o regolamenti.

A seguito di una condanna in primo grado e una dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto in grado di appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione fondato su tre motivi volti a dimostrare l’assenza degli elementi essenziali del reato contestato.

Col primo motivo contestava che fosse avvenuta la violazione del regolamento, elemento materiale del reato, posto che l’allontanamento avveniva dopo l’assenso del Segretario, circostanza che induceva il Sindaco a ritenere che tutto si fosse svolto secondo procedura.

Il secondo motivo aveva ad oggetto invece la ricorrenza del danno ingiusto che, ad avviso dell’imputato, non poteva dirsi sussistente posto che il Consigliere veniva fatto rientrare poco dopo e ultimava regolarmente il suo intervento.

Col terzo motivo, infine, la difesa del Sindaco riteneva la condotta non punibile in quanto non sorretta dall’elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Proprio su tale ultimo profilo, in effetti, si concentra la motivazione della Suprema Corte che censura le pronunce dei precedenti giudicanti non ritenendole adeguatamente motivate proprio riguardo all’elemento psicologico.

Come si può cogliere facilmente già dal testo dell’articolo, non basta che si verifichi un danno ingiusto, ma è necessario che questo sia voluto dal pubblico ufficiale e sia diretta conseguenza della sua azione, elementi che devono essere provati e poi sufficientemente motivati in sentenza.

Ad avviso dei Giudici di Piazza Cavour non era stato dimostrato l’intento del Sindaco di aver agito col solo scopo di danneggiare il Consigliere e che, seppure questo ritenesse di aver subìto un danno ingiusto, in mancanza di una palese intenzione di ledere non poteva affermarsi una responsabilità penale, non rilevando in alcun modo l’acredine personale tra i protagonisti della vicenda.

L’aver concesso al Consigliere di poter rientrare veniva, al contrario, ritenuto prova dell’intento del Sindaco di agire unicamente al fine di garantire il regolare svolgimento della seduta.

La Giurisprudenza di legittimità, dunque, con tale pronuncia conferma il proprio precedente orientamento, ricordando ai Giudici di merito l’importanza dell’analisi dell’elemento psicologico nei reati in cui l’intenzione può costituire il discrimine tra assoluzione e condanna.

Alessia Alongi

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