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Abbandono del posto di lavoro per pochi minuti: il lavoratore può essere licenziato

La Suprema Corte si è recentemente espressa sul tema dell’abbandono del posto di lavoro e giusta causa di licenziamento. Il dipendente che abbandona il posto di lavoro, anche se per un lasso di tempo limitato e in un luogo limitrofo, può essere licenziato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9121 del 12 aprile 2018. La vicenda riguarda il lavoratore di una società di vigilanza che svolgeva l’attività di piantonamento antirapina in una banca. L’uomo, in orario di servizio, ha abbandonato la postazione di lavoro per recarsi al bar vicino. Ecco la vicenda e la decisione della Corte.

Abbandono del posto di lavoro: il caso della guardia

Il dipendente di una società di vigilanza toscana aveva, quindi, lasciato per poco tempo la banca dove stava prestando servizio di sicurezza per andare al bar che era molto vicino al luogo di lavoro. L’uomo non viene accusato solamente di aver lasciato il servizio di piantonamento antirapina ma anche di non avere indossato il giubbotto antiproiettile. Questo ultimo fatto era accaduto in passato altre cinque volte, secondo quando riportato nella sentenza.

Secondo la Corte d’appello di Firenze il licenziamento è illegittimo. Contro la sentenza n. 394 del 2015 propone ricorso la società di vigilanza e il dipendente, a sua volta, propone ricorso incidentale.

Per la Corte di Cassazione è giusta causa di licenziamento

Secondo la Corte, “la fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro, di cui all’art. 140 del CCNL Istituti di vigilanza privata del 2 maggio 2006, presenta una duplice connotazione, oggettiva, per cui, dovendosi identificare l’abbandono nel totale distacco dal bene da proteggere, rileva l’intensità dell’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, e soggettiva, consistente nella coscienza e volontà della condotta di abbandono indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento.”

Quindi il motivo è accolto poiché è stato applicato non correttamente l’art. 140 CCNL nelle parti in cui stabilisce che l’abbandono del posto di lavoro rientra tra le varie possibilità di essere licenziati per giusta causa. Per quanto riguarda, invece, le ripetute volte in cui la guardia non ha indossato il giubbotto antiproiettile, tale comportamento può influire sulla perdita di fiducia del datore di lavoro verso il dipendente. In ogni caso è il giudice di merito che deve valutare il tutto sulla base di ogni elemento concreto.

Maria Rita Corda

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