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Aborto clandestino: le conseguenze paradossali della depenalizzazione

La Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza del 24 novembre 2016, n. 50059, si è pronunciata su un caso di aborto illegale a cui è ricorsa una ragazza minorenne.

I fatti avvenivano nel lido di Ostia: un ragazza minorenne rumena di 17 anni, incinta al quarto mese di due gemelli, con le tipiche preoccupazioni proprie di un’adolescente che rimane incinta e che teme, per paura di reazione e per vergogna, di comunicare l’accaduto ai genitori, decide di interrompere la gravidanza.
Lo fa però, superati i 90 giorni, limite per l’interruzione di gravidanza, e al di fuori delle condizioni previste dalla legge sull’aborto, rivolgendosi ad una coppia rumena che, illegalmente, le forniva per un corrispettivo di 50 euro la pillola abortiva cagionante l’aborto e gravi lesioni alla giovane, determinandole una pericolosa infezione che la metteva in pericolo di vita. A seguito del malore e dei forti dolori addominali, la ragazza si recava in ospedale e venivano avviate le indagini.
La coppia rumena veniva condannata e, con la recente pronuncia della Cassazione, la condanna a titolo di concorso è divenuta definitiva.

Aborto clandestino, i “costi” della depenalizzazione

“Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma”.

Questo il testo dell’art. 19 della legge sull’aborto n. 194/1978.

L’aborto non costituisce reato nel nostro ordinamento giuridico. Tuttavia la legge sull’aborto pone una serie di condizioni da rispettare circa le sue modalità. In particolare viene vietato l’aborto clandestino che avviene al di fuori delle strutture specializzate. In questi casi, viene prevista la pena detentiva per chi procura l’aborto illegalmente e, fino al 2016, era prevista altresì la responsabilità penale della donna che vi ricorreva per interrompere la gravidanza. Tale responsabilità penale dava luogo tuttavia solo ad una multa di circa 50 euro. Con la depenalizzazione avvenuta con il d.lgs. 8/2016 sono stati trasformati in illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria quei reati che erano puniti solo con la pena pecuniaria, quindi anche l’aborto clandestino non dà più luogo a responsabilità penale della donna che vi ricorre ma solo di chi lo procura. Al contempo tuttavia, la donna va incontro ad una sanzione pecuniaria molto gravosa compresa tra 5 e 10 mila euro, con la conseguenza di disincentivare maggiormente il ricorso all’aborto clandestino illegale.

A questa supermulta introdotta con la depenalizzazione molte donne e associazioni hanno protestato in maniera accesa, mandando un appello al Governo Renzi ritenendo inconcepibile colpire in questo modo, con una sanzione pecuniaria aumentata di circa 200 volte, delle vittime soprattutto quando in Italia il 70% dei medici fa obiezione di coscienza.

La depenalizzazione dunque è solo formale e non fa altro che accentuare il disvalore per la fattispecie di aborto clandestino: nulla cambia per la responsabilità penale di chi pratica l’aborto illegale e sono accentuate le conseguenze dannose per le donne che vi ricorrono.

Ad oggi, la situazione dell’aborto clandestino è dunque questa: reato punito con la reclusione per chi pratica l’aborto illegale, con aggravamenti di pena se il fatto è commesso ai danni di una minore o se ne deriva la morte o le lesioni della donna, e gravissime sanzioni pecuniarie fino a dieci mila euro per le donne che vi ricorrono.

Martina Scarabotta

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