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Accesso abusivo alla casella di posta elettronica dell’ex marito: è reato

La curiosa e originale vendetta di una donna arrabbiata con l’ex marito è al centro della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione penale, sentenza n. 52572 del 17 novembre 2017, in materia di accesso abusivo alla casella di posta elettronica altrui.

La vendetta posta in essere dalla ex moglie tradita e desiderosa di nuocere al vecchio coniuge è stata attuata con mezzi informatici: la donna, a conoscenza della password della posta elettronica dell’ex marito, è entrata contro la sua volontà nella casella postale, non solo violando la sua privacy ma anche cambiandogli la password e la domanda di sicurezza, sostituendola con un’espressione volgare ed ingiuriosa.

la vendetta è costata cara alla donna delusa e vendicativa: una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Catania per i reati ex art. 615-ter del codice penale a titolo di “accesso abusivo a sistema informatico” e ex art. 594 c.p. a titolo di ingiurie oltre ad una salata condanna risarcitoria.

Le statuizioni penali sono state annullate dalla Corte di Cassazione, con riferimento ad entrambi i capi di imputazione.

Infatti, il reato di ingiurie ex art. 594 c.p., a seguito della depenalizzazione, non costituisce più illecito penalmente rilevante con la conseguenza che il marito, offeso dalla nuova password inserita a sua insaputa dall’ex moglie recante testualmente (come si legge nella sentenza della Corte) “Quandolohaipresonelkulo”, potrà soltanto far valere le sue ragioni in sede civile per ottenere in tale sede il risarcimento del danno a titolo di illecito civile.

Quanto al reato ex art. 615-ter di accesso abusivo al sistema informatico, il reato risultava prescritto e quindi dichiarato estinto dalla Cassazione. Tuttavia, la Corte ha avuto modo di precisare che, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato, restano ferme le statuizioni civili risarcitorie a carico della donna responsabile della condotta penalmente rilevante.

Per la configurabilità di tale reato, infatti, è sufficiente l’accesso alla casella di posta elettronica da parte di un soggetto contro l’effettiva volontà del titolare dell’indirizzo mail. L’illiceità non è esclusa dal fatto che l’imputata fosse a conoscenza, in virtù del precedente rapporto coniugale, della password di accesso.

Con l’occasione, la Corte ribadisce che “integra il reato di cui all’art. 615-ter, c.p., la condotta di colui che accede abusivamente all’altrui casella di posta elettronica, trattandosi di una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell’esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio”. L’ex moglie, inoltre, non soltanto ha effettuato l’accesso all’insaputa e contro la volontà del marito ma ha pure compiuto azioni (cambio della password e domanda di sicurezza) in violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso.

La donna dunque ha deciso di attuare una vendetta informatica che le ha comportato un processo penale con gravi condizioni risarcitorie, seppur il reato sia stato dichiarato prescritto per decorso dei termini.

Martina Scarabotta

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