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Alloggio di servizio destinato a B&B: non è truffa militare

La condotta scorretta e truffaldina di un maresciallo dell’aeronautica in Sicilia ha dato l’occasione alla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31684/2017, di pronunciarsi sugli elementi costitutivi necessari per la configurabilità del reato di truffa militare equiparato all’analogo delitto di truffa.

Nella curiosa vicenda accaduta nei rami militari, un maresciallo dell’aeronautica di Siracusa veniva accusato dal relativo Tribunale Militare del reato di truffa militare in quanto aveva chiesto ed ottenuto per sé ed il proprio il nucleo familiare un alloggio di servizio assegnatogli per uso esclusivo di abitazione. Tuttavia, l’alloggio veniva adibito dal maresciallo a struttura ricettiva di bed and breakfast, con i conseguenti vantaggi economici.

Tale condotta veniva qualificata dalla Corte d’Appello come una truffa militare per avere il militare ingannato l’amministrazione circa l’effettivo utilizzo e destinazione dell’alloggio di servizio affidatogli.

Il problema sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava la necessità dell’elemento costitutivo del danno subito dall’amministrazione ai fini della configurabilità del reato di truffa militare in capo al maresciallo siciliano.

La Corte ha sottolineato in primo luogo la conformità degli elementi costitutivi del reato di truffa ex art. 640 c.p. e dell’analogo reato di truffa militare. Per la configurabilità di entrambi, infatti, occorre accertare il profitto ingiusto conseguito dall’imputato, che può consistere in qualsiasi vantaggio anche di natura non patrimoniale, e l’altrui danno subito che deve invece avere i caratteri di concretezza e patrimonialità, dovendo necessariamente consistere in un danno economicamente valutabile.

Il danno economico e patrimoniale subito dal terzo è dunque elemento costitutivo essenziale dei similari reati di truffa e di truffa militare. Nel caso concreto, di destinazione da parte del maresciallo dell’alloggio di servizio affidatogli a bed and breakfast, non sarebbe ravvisabile alcun danno economico in capo ad altro militare né in capo all’amministrazione che, a fronte dal comportamento scorretto del militare, non subisce comunque alcuna perdita del bene né alcun danno di natura economica.

Proprio in virtù dell’assenza di tale danno economico, il maresciallo è stato assolto dalle accuse per la condotta da lui posta in essere.

Martina Scarabotta

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