“Commette il reato di frode nell’esercizio del commercio il soggetto che appone una data di scadenza futura su un alimento già scaduto”. (Cass. 3394/2017)
Altera data di scadenza, la vicenda
I due imputati, uno nella qualità di responsabile e l’altro come dipendente di un supermercato, esponevano sui banchi frigo per la vendita una decina di confezioni di hot dog, le cui etichette erano state sostituite al fine di alterarne la data di scadenza.
Il termine originario di conservazione delle vivande era anteriore di circa venti giorni; nel magazzino del supermercato venivano rinvenuti i materiali utilizzati per cancellare la data inizialmente riportata sulle confezioni dal produttore.
La Corte si esprime in termini di apprezzabile offensività e pericolosità intrinseca della condotta posta in essere dai due soggetti che, alterando la reale data di scadenza contenuta sulle confezioni degli hot dog, cagionavano un grande vulnus alla sicurezza del mercato alimentare.
A nulla rileva la circostanza secondo cui la frode non ha sortito effetti pregiudizievoli in ragione del fatto che l’operato dei due addetti ai lavori all’interno del supermercato è stato scoperto per tempo e, di conseguenza, il reato di cui all’art.515 c.p. non sia giunto a consumazione.
La condotta dei due imputati non esclude l’obiettiva gravità degli atti da questi posti in essere; atti che si rivelano del tutto idonei e diretti in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti. Sono state sottoposte a rischio sia l’incolumità sia la salute di un elevato numero dei consumatori.
In merito alla doglianza avanzata dalla difesa in base a cui non era stata concessa nessuna attenuante, occorre sottolineare come l’art.131-bis del codice penale richieda, ai fini della sua applicabilità, l’esiguità non solo del danno ma anche del pericolo di offesa al bene tutelato.
La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 515 c.p., che rientra tra i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, è un reato plurioffensivo, posto che la sua funzione è quella di tutelare non solo l’interesse dello Stato al leale esercizio del commercio, ma anche e sopratutto l’interesse del consumatore a ricevere un prodotto che sia genuino e conforme a standard minimi di qualità.
La condotta degli imputati era tesa a ledere uno dei diritti primari inviolabili dell’uomo, il bene-salute, tutelato dall’art. 32 della Carta fondamentale, sia come interesse individuale, sia come interesse facente capo alla collettività.
Teresa Cosentino