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Alza poca polvere per ristrutturare l’immobile, sì alla lieve entità

Alza poca polvere per ristrutturare l’immobile, sì alla lieve entità

 

Accertata la lieve entità se si alza poca polvere per ristrutturare l’immobile. E’ quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 10005/2017, precisando, tuttavia, che quando l’irregolarità è minima ossia la polvere derivante dai lavori non sia così tanta da mettere a repentaglio la salubrità del luogo si deve applicare l’articolo 131-bis del codice penale che per l’appunto esclude la responsabilità penale per fatti di lieve entità.

Il caso

I fatti risalgono a qualche anno fa, quando una società che nel corso di una ristrutturazione edilizia provocò la dispersione di polveri in funzione dei lavori in corso, non provvide alla relativa rimozione.
Nel merito i giudici hanno rilevato come per la configurabilità della violazione, ossia aver, omesso di impedire il sollevamento della polvere proveniente dal materiale di risulta delle lavorazioni di demolizione dell’intonaco di un fabbricato, mediante irrorazione con acqua di tale materiale, non occorresse l’ingente quantità, essendo sufficiente che l’evento non fosse stato impedito, tralasciando l’adozione di qualsiasi cautela, come avvenuto nel caso di specie. Invero, secondo il Tribunale, il comma 5 dell’articolo 153 del Dlgs 81/2008, prevede espressamente che “durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature e i materiali di risulta, senza fare alcun riferimento all’entità del sollevamento della polvere proveniente dalle demolizioni”.

La Corte rimanda

La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell’amministratore della società, il quale rilevava, in effetti, che le polveri fossero di esigua quantità e che quindi al caso di specie, dovesse trovare applicazione l’articolo 131-bis c.p., sulla particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte, non potendo entrare nel merito, ha demandato al giudice di merito verificare il reale pericolo conseguente alle omissioni della ricorrente. La sentenza impugnata, così, è stata annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone perché valuti sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 131-bis del codice penale, l’esistenza delle condizioni per escludere la punibilità in base alla norma richiamata, in relazione alla formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato di affermazione di responsabilità della ricorrente.

Mariano Fergola

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