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Ammenda pagata solo in parte? Niente estinzione del reato

I più recenti interventi del Legislatore italiano sembrano dimostrare una maggiore clemenza nei confronti dei destinatari di sanzioni pecuniarie poco “diligenti”. Nel settore penale tuttavia non tutti gli effetti giuridici positivi- come ad esempio l’estinzione del reato- sono ricollegabili a condotte del genere. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n° 17228/2017.

Confidare nell’estinzione del reato pur a fronte di un pagamento solo parziale dell’importo di un’ammenda non sarà più possibile, alla luce del recente pronunciamento in materia della Corte di Cassazione n°17228 del 2017

La vicenda

Come giunge a tale conclusione la Suprema Corte? Il provvedimento impugnato questa volta dinanzi al giudice di legittimità è un’ordinanza del Tribunale di Brescia (emessa in veste di giudice dell’esecuzione) del 17 Novembre 2015, ma la vicenda concreta prende le mosse da altro provvedimento, e cioè una precedente ordinanza del medesimo tribunale, con la quale era stata rigettata un’istanza di declaratoria di estinzione delle pene pecuniarie, queste ultime disposte con precedenti sentenze di condanna.

Precisamente, con l’ordinanza del 2015 si rigettava l’opposizione alla precedente ordinanza sopra ricordata. Il giudice bresciano negava la possibilità di applicazione dell’art. 173 c.p.- norma dedicata alla prescrizione di arresto ed ammenda- riconoscendo l’irrilevanza , ai fini della prescrizione, della durata temporale dell’attività di recupero coattivo (avviata dopo alcuni pagamenti volontari precedenti ma parziali).

Nel lamentare l’erronea applicazione dell’art. 173 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, il ricorrente insisteva sull’inidoneità della notificazione del ruolo esattoriale ad interrompere la prescrizione della pena pecuniaria, mancando una norma che prescriva ciò.

Interviene la Corte: prescrizione ed inizio di esecuzione della pena

La Terza Sezione Penale della Cassazione rigetta il ricorso. La decisione considera un importante distinguo, quello tra prescrizione del reato e prescrizione della pena. In merito alla prima ipotesi, gli artt. 159 e 160 c.p. prevedono una serie di cause di sospensione ed interruzione della prescrizione; ma norme corrispondenti non sono previste dal Legislatore con riguardo al diverso caso della prescrizione della pena, per il quale quindi “… rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le concrete tempistiche dell’esecuzione stessa risultano irrilevanti”. “L’inizio dell’esecuzione– si legge nella sentenza 17228/2017- è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza se tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato”.

Da ciò si ricava agevolmente la conclusione per cui il pagamento solo parziale di una pena pecuniaria- nel caso di specie molteplici ammende- non potrà condurre alla sua estinzione, anche nell’ipotesi in cui il debito in parola venga successivamente saldato con altri pagamenti. La vicenda concreta si inserisce perfettamente in tale ipotesi astratta: il ricorrente aveva cominciato a pagare le diverse pene a suo carico prima del decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 173 c.p.- ottenendone anche la rateizzazione- per poi smettere, originando in tal modo procedure di recupero coattivo; “…essendo l’esecuzione già iniziata, con la collaborazione dello stesso condannato, non assumono alcuna rilevanza né la circostanza che questo abbia poi smesso di pagare, né eventuali ulteriori atti esecutivi successivi”.

La rilevanza del comportamento del condannato

Per quanto il settore penale sia governato dal principio del “favor rei”, la realizzazione di taluni effetti giuridici non può prescindere dalla condotta tenuta dal condannato. In questo caso il pagamento solo in parte della pena pecuniaria, configurandosi come inizio dell’esecuzione della pena stessa, impedisce l’estinzione della medesima per decorso del tempo. Ma non sono mancati in passato altri casi in cui particolarmente significativa si è mostrata una condotta che rileva , per così dire, sul piano prettamente “patrimoniale”: ad esempio il mancato risarcimento del danno in favore della vittima del reato, causato dalla provata ed inequivoca indigenza del condannato, non si pone come ostacolo alla concessione della riabilitazione (Tribunale di Sorveglianza di Torino, ord. 21.11.06).

Antonio Cimminiello

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