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Antiriciclaggio: le novità punto per punto della riforma

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione. con provvedimento del 29 novembre 2016, il decreto per l’attuazione della direttiva comunitaria n. 2015/849 del Parlamento Europeo, la c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio, con cui vengono introdotte delle modifiche alla normativa antiriciclaggio nazionale (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Visto l’obbligo imposto dall’Unione Europea per allineare le normative di tutti gli Stati membri alle linee guida indicate nella direttiva europea, il Ministero ha quindi deciso di avviare una consultazione che è rimasta aperta fino al 20 dicembre 2016 per consentire di segnalare commenti ed osservazioni da parte dei soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio, anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza.

Antiriciclaggio: i punti cardine della futura riforma

La normativa di attuazione definitiva in materia di antiriciclaggio dovrà essere emanata entro il 26 luglio 2017, data di scadenza del termine fissato dalla Commissione per il recepimento della direttiva europea da parte di tutti gli stati membri.

Le principali novità segnalate con il decreto di riforma oggetto di consultazione pubblica sono le seguenti.

La prima novità riguarderà l’ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio in quanto tra gli stessi, l’art. 3 aggiunge, accanto agli intermediari bancari e finanziari e tutti i soggetti già finora obbligati, anche le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), le società di riscossione per operazioni di cartolarizzazione dei crediti, gli intermediari assicurativi che erogano microcredito e i confidi, gli intermediari “aventi sede legale e amministrazione in un altro Stato Membro stabiliti senza succursale sul territorio nazionale” nonché i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria.

La seconda novità fondamentale, ex art. 14 del decreto, riguarda l’ampliamento dei compiti del Comitato di sicurezza nazionale, chiamato a compiere a cadenza quinquennale attività di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, avvalendosi delle informazioni e delle auto analisi di rischio compiute dai vari soggetti obbligati, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni.

La terza novità riguarda l’aggravamento degli obblighi di verifica della clientela ex art. 17 del decreto, sia in relazione ai nuovi clienti sia a quelli già acquisiti,che devono essere rispettati con un livello di diligenza ed accuratezza proporzionale rispetto al livello di rischio delle operazioni compiute e che devono essere effettuati con cadenza ripetuta in caso di mutate condizioni di rischio in relazione alla situazione variata del cliente. Viene comunque previsto che, in presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, vi è la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela quanto a estensione e frequenza degli adempimenti.

Una delle novità più importanti concerne poi l’obbligo di individuazione del titolare effettivo dell’ente nel caso in cui la banca o l’intermediario si interfacci con una persona giuridica. L’art. 20 del decreto prevede che lo stesso debba essere identificato nella “persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo  controllo” con particolare rilevanza al possesso di partecipazioni superiori al 25%, al controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, all’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante e ai poteri di amministrazione o direzione della società”. A tal fine, l’art. 21 prevede rigorosi obblighi relativi alla tenuta del registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, le cui informazioni dovranno pervenire direttamente dalle imprese tramite comunicazione indirizzata al Registro Imprese effettuata sotto la diretta responsabilità degli amministratori.

Altro punto di novità è l’art. 34, comma 3 che abroga l’obbligo di registrazione mediante alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, stabilendo invece che “per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati. 

Altra novità riguarda gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati che, ex art. 46 del decreto, saranno tenuti a comunicare solo le anomalie e i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di antiriciclaggio.

Infine, l’ultima novità significativa riguarderà le disposizioni in materia sanzionatoria, in quanto l’ammontare delle sanzioni potrà essere addirittura triplicato in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime e quanto all’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni più gravi ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’ente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Questi dunque i principali punti di novità che lo schema di decreto mira ad inserire nella normativa antiriciclaggio che dovrà essere adottata, per obbligo comunitario, entro l’estate 2017. A seguito delle osservazioni presentate dai soggetti coinvolti, il testo del decreto di modifica potrà comunque essere soggetto a revisioni più o meno sostanziali.

Martina Scarabotta

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