Anziani con disabilità, esigenze di tutela di soggetti deboli
L’innalzamento dell’età media degli italiani, ha fatto in modo che spesso anziani con disabilità abitino da soli in palazzi a più piani, con tutti i disagi che ne conseguono in termini di mobilità. La Costituzione (art. 32) e la legge n.13/1989 tutelano il diritto alla salute, in special modo di coloro che, per malattie invalidanti o per l’età avanzata, hanno difficoltà motorie.
La Cassazione ha ribadito l’esigenza di proteggere l’interesse di chi abbia bisogno di realizzare lavori per accedere alla propria abitazione, posta ai piani alti, con la sent. 7983/2017. La vicenda, giunta al terzo grado di giudizio, vede contrapporsi gli eredi di un’anziana e il condominio dove questa abitava. Da un lato, la condomina intendeva effettuare dei lavori che le consentissero di accedere alla propria abitazione, posta al superattico. Il progetto, in particolare, prevedeva la modifica dell’impianto di ascensore e il prolungamento della scala condominiale. Dall’altra, il condominio riteneva che tali opere violassero il regolamento condominiale, che vietava «l’esecuzione di qualunque opera interessante le strutture portanti e che comunque alterassero l’aspetto architettonico dell’edificio ed ogni modifica agli impianti di uso generale, senza l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini».
Anziani con disabilità, una lunga vicenda processuale
Dopo un lungo iter processuale, nelle more del quale la signora decedeva, la controversia arriva in Cassazione, che ribalta la decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte risolve la questione fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche (l. 13/1989 e l. 104/1992). La sentenza evidenzia, facendo riferimento anche a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, che le anzidette leggi hanno mutato radicalmente l’approccio del legislatore alla materia della disabilità, imponendo diversi criteri per la costruzione di nuovi edifici e la manutenzione di quelli esistenti, così da eliminare le barriere architettoniche (Cort. Cost., sent. 167/1999).
In quest’ottica, la realizzazione di un ascensore, in un appartamento con più di tre piani, risulta essenziale per la vivibilità dell’appartamento, in special modo da parte di anziani con di disabilità. Conseguentemente, rientra nei poteri del condomino la realizzazione dell’opera, con i soli limiti fissati dall’art. 1102 c.c. (non alterare la destinazione dell’immobile e non impedirne l’uso agli altri partecipanti). Pertanto, le restrizioni ulteriori poste dal regolamento condominiale non possono operare. Esse, infatti, non possono portare alla disapplicazione di norme, quali quelle sull’abbattimento delle barriere architettoniche, che costituiscono espressione delle disposizioni costituzionali a tutela della salute e della proprietà (artt. 32 e 42 Cost.).
Anziani con disabilità, valori costituzionale e “solidarietà condominiale”
Inoltre, la Cassazione richiama anche il principio di “solidarietà condominiale”, per cui le norme sui rapporti di vicinato si applicano «soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e facoltà dei singoli proprietari». In considerazione della valenza costituzionale dei diritti vantati dall’anziana, e dell’interpretazione estensiva del termine “disabilità”, da intendersi anche come difficoltà motoria dovuta all’età avanzata e non solo come presenza di una specifica patologia, la condomina aveva la possibilità di effettuare i lavori richiesti.
Alessandro Re