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Appello tardivo: possibile essere rimessi in termini?

Se chiedete ad un Avvocato cosa può farlo svegliare in piena notte, in un bagno di sudore, non potrà che rispondervi: l’ansia di aver dimenticato una scadenza! Perché nel momento in cui questo accade, l’Avvocato sa che non avrà alcuna possibilità di appello, sa che – nonostante spesso creda di poter tutto – nulla potrà contro il tempo passato inesorabilmente …

E poco importa, se si sia trattato di dimenticanza o meno, l’atto tardivo sarà comunque dichiarato inammissibile come nel caso dell’appello proposto oltre il termine previsto. Tanto è quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza  n. 27438/2017: inammissibilità e  nessuna rimessione in termini.

Appello tardivo: possibile essere rimessi in termini? La vicenda

Avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato, perché tardivo, non concedendo la richiesta restituzione in termini, motivata da caso fortuito o forza maggiore, X presentava ricorso per cassazione.

Il ricorrente, con riguardo alla mancata rimessione in termini, sosteneva che la decorrenza del termine per la presentazione dell’appello era dipesa da errate informazioni di cancelleria ed evidenziava come non poteva averne la prova in quanto questa si sarebbe potuta concretizzare in un’attestazione confessoria dell’errore da parte della cancelleria.

Prospettava inoltre che, qualora non fosse stata creduta la versione difensiva, non restava altro da fare che rilevare la palese ignoranza professionale del difensore, ravvisando i presupposti individuati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 35149 del 2009, non potendosi prospettare altro che una grave negligenza professionale relativa alla mancata conoscenza di elementari norme di diritto, negligenza ravvisabile anche nel caso in cui si fossero prospettati dimenticanza o erroneo computo dei termini.

Appello tardivo: possibile essere rimessi in termini? La Cassazione

inammissibilità
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La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. In merito all’asserita erronea informazione ricevuta presso la cancelleria, i Giudici di legittimità rilevano come non sia stata fornita alcuna prova a fronte dell’onere gravante proprio sulla parte deducente, non assumendo rilievo la dedotta difficoltà di ottenerla.

Inammissibile per la Corte anche il secondo motivo, che ha escluso che dovesse necessariamente postularsi un marchiano errore del difensore, postosi ingiustificatamente in attesa della notifica dell’avviso di deposito della sentenza, essendo prospettabili alternative spiegazioni, in termini di occasionale negligenza professionale, dell’intempestiva presentazione dell’appello.

A fronte dell’orientamento richiamato dal ricorrente – per il quale sarebbe illegittimo il diniego della restituzione in termini per caso fortuito o forza maggiore, quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – la Cassazione ritiene nettamente prevalente altro orientamento.

“Il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo”.

Per i Giudici di legittimità deve escludersi dunque la rilevanza del mancato o inesatto adempimento del mandato difensivo, fermo restando che non può in alcun modo postularsi, esattamente come rilevato dalla Corte, la marchiana ignoranza della legge da parte del difensore.

Iolanda Giannola

 

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