La Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 30685 del 20 giugno 2017, si è espressa sull’istituto di recente introduzione dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con una valutazione sulla costituzionalità della norma processuale che non ammette l’impugnazione dell’ordinanza.
Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto non impugnabile: i dubbi di costituzionalità
Il Gip di Vicenza disponeva l’archiviazione di un procedimento penale, in materia di autorizzazioni ambientali, ritenendo il reato non punibile per particolare tenuità del fatto con ordinanza ex art. 131-bis c.p..
L’indagato proponeva opposizione avverso tale provvedimento di archiviazione in quanto l’ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis presuppone una responsabilità penale dell’indagato mentre, ad avviso della ricorrente, la notizia di reato doveva essere archiviata non ex art. 131 bis c.p. ma perché infondata. Infatti, in base al ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza di archiviazione, per l’applicazione dell’art. 131 bis il giudice dovrebbe accertare l’effettiva commissione del fatto reato, non avvenuto nel caso de quo.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento (quello di archiviazione per particolare tenuità) non impugnabile in Cassazione.
Infatti, in virtù dell’art. 409, comma 6 c.p.p. l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5 e quindi solo per violazione del contraddittorio, non sussistente nel caso concreto.
Ad avviso della Suprema Corte, l’applicazione dell’art. 131 bis implica il riconoscimento della commissione del fatto reato, “presupponendo un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa l’offensività, benché di consistenza talmente minima da ritenersi irrilevante ai fini della punibilità”. Di conseguenza, la previsione normativa ex art. 409 comma 6 cpp potrebbe risultare lesiva del diritto di difesa dell’indagato destinatario dell’ordinanza che si trova impossibilitato ad impugnare il provvedimento.
La Cassazione, tuttavia, afferma di non poter procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in quanto il tenore letterale è inequivoco nel senso di escludere la ricorribilità in Cassazione, prospettandosi quale unica soluzione possibile l’intervento della Corte Costituzionale.
Archiviazione per particolare tenuità del fatto: la mancanza di interesse ad impugnare
Al contempo, però, la Suprema Corte ritiene che l’impossibilità di impugnazione non abbia gravi ripercussioni sulla sfera dell’indagato in quanto il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità ex art. 131-bis non è iscrivibile nel casellario giudiziale. Infatti, ai sensi dell’art. 3 del DPR313/2002 sono soggetti ad iscrizione nel casellario soltanto provvedimenti giudiziari definitivi mentre l’ordinanza ex 131 bis, non essendo impugnabile, per sua natura, non può ritenersi definitiva ma sempre provvisoria per la possibilità di riapertura delle indagini.
Quindi, il provvedimento di archiviazione non può e non deve essere iscritto nel casellario giudiziario e ciò determina l’assenza dell’interesse ad impugnare l’ordinanza ex 131-bis, non risultando il provvedimento lesivo di alcun interesse dell’indagato.
In conclusione, per la Suprema Corte, “le norme che non prevedono l’impugnazione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto risultano conformi a Costituzione, perché nessun effetto pregiudizievole (quale potrebbe essere l’iscrizione nel casellario) risulta dall’archiviazione“.
Martina Scarabotta