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Assegni senza provvista, la banca non è tenuta ad anticipare altri pagamenti

Il tuo conto corrente è in rosso e hai emesso un assegno non coperto? Attento al protesto, perché la banca non è tenuta a far fronte a pagamenti oltre il fido concesso.

Assegni senza provvista, la banca non è tenuta ad anticipare altri pagamenti: il caso

Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice conveniva in giudizio la Banca per sentirla condannare al risarcimento per i danni cagionati dal mancato pagamento di alcuni assegni, tratti su un conto corrente a lui intestato e protestati per mancanza di fondi.
In particolare, il ricorrente adduceva di essere titolare di due conti correnti con un fido che ammontava, rispettivamente, a Lire venti milioni e Lire cinquanta milioni, a loro volta garantiti da fideiussioni prestate dallo stesso attore e dal coniuge. Mentre la società era titolare di un altro conto, sprovvisto di fido.
L’attore assumeva, altresì, che, per tutta la durata del rapporto, la banca gli aveva sempre consentito di consegnarle assegni postdatati, accreditandone l’importo su uno dei propri conti ed addebitandolo contestualmente sull’altro conto personale, sul quale veniva accreditato il pagamento alla scadenza.
Tuttavia, a un certo punto la banca aveva negato, senza preavviso, di pagare degli assegni, richiedendone il protesto, perché in carenza di provvista, sebbene possedesse altri assegni postdatati e le fideiussioni.
Il tribunale di Ragusa e, successivamente, la Corte d’Appello di Catania rigettavano la domanda risarcitoria ritenendola infondata. Proponeva ricorso in Cassazione il socio accomandatario.

Assegni senza provvista, la decisione dei giudici di legittimità

Con un solo motivo di impugnazione, il ricorrente chiedeva la riforma della pronuncia di secondo grado, perché non teneva conto del contegno assunto per circa dieci anni dalla banca, caratterizzato da frequentissimi pagamenti di importi superiori alla disponibilità esistente, e quindi configurabili come vera e propria prassi; inoltre, il ricorrente affermava che il comportamento della banca fosse imprevedibile e contrario alla buona fede, oltre che lesivo della legittima aspettativa.
La Corte di Cassazione con sentenza del 30 gennaio 2017 n. 2226, preliminarmente, precisava che il saldo passivo di entrambi i conti risultava superiore rispetto al fido concesso nei confronti del cliente.
Fatta questa essenziale premessa, la Corte, rigettando il ricorso, ha affermato che, in caso di superamento del fido, la temporanea concessione di credito della banca rappresenta soltanto una facoltà, il cui esercizio dà luogo ad una prestazione accessoria, e non può equivalere alla stipula di un contratto di apertura di credito.
Anche la reiterata anticipazione di somme per la copertura di assegni emessi in carenza di provvista non fa sorgere a carico della banca l’obbligo di far fronte ad ulteriori pagamenti, trattandosi di un comportamento riconducibile alla mera tolleranza, quindi inidoneo a ridefinire tacitamente le condizioni contrattuali originariamente concordate.
Maria Rita Toscano

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