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Assegno di divorzio: i nuovi criteri fissati dalle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con un comunicato stampa del 11 Luglio 2018, anticipando la sentenza integrale n. 18287/2018 (che sarà a breve depositata), andando a risolvere il contrasto giurisprudenziale in materia di assegno di divorzio, andatosi a creare a seguito della sentenza Grilli dello scorso anno.

Assegno di divorzio: la sentenza Grilli e il contrasto giurisprudenziale

La sentenza Grilli (sentenza della Cassazione n. 11504/2017) aveva sancito in maniera rivoluzionaria, quale criterio dovesse essere seguito dai giudici nella determinazione dell’assegno di divorzio. I giudici, nella pratica di divorzio Grilli-Lowenstein, avevano ritenuto che l’assegno di mantenimento non dovesse più basarsi sul criterio della garanzia di conservazione del tenore di vita precedente in quanto il mantenimento del tenore di vita precedente il divorzio non sarebbe da considerarsi un diritto dell’ex coniuge. Con la pronuncia Grilli, la Cassazione aveva fissato dunque nuovi criteri, alternativi a quello del tenore di vita precedente, in materia di assegno di divorzio: in particolare, si menzionava il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica, con la conseguenza che se l’ex coniuge richiedente possedeva redditi propri o concrete possibilità lavorative e reddituali quali indice di indipendenza economica, non avrebbe avuto diritto all’assegno di mantenimento pur se ciò non gli avesse consentito l’effettivo mantenimento del tenore di vita precedentemente goduto in costanza di matrimonio.

Tale sentenza aveva suscitato forti critiche e un conseguente contrasto giurisprudenziale in quanto alcuni giudici si erano adeguati a tale dictum mentre altri avevano continuato a basarsi sul criterio del tenore di vita pregresso.

Assegno divorzile: il comunicato stampa delle Sezioni Unite

In attesa della pubblicazione della sentenza integrale, le Sezioni Unite hanno pubblicato un comunicato stampa con cui si è stabilito che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
I giudici hanno precisato che, ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonderebbe sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Ogni divorzio dunque dovrà essere valutato a sè ed i giudici dovranno determinare l’assegno divorzile alla luce di numerosi fattori e criteri, tenendo di fatto in considerazione la situazione economica, reddituale e lavorativa, nonchè personale, di entrambi i coniugi, nonchè la storia pregressa della situazione coniugale che si va a sciogliere.

Avv. Martina Scarabotta

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