Assenze del lavoratore: la contestazione disciplinare deve essere immediata. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 19 gennaio 2017, n. 1319
Il caso
La Corte d’Appello territoriale, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da un dipendente di Poste Italiane S.p.A. avverso la Società, la quale gli aveva comminato la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, giudicato tuttavia illegittimo per tardività della contestazione disciplinare.
La predetta sanzione originava dall’assenza ingiustificata del lavoratore nel periodo 17 agosto 2009 – 2 settembre 2009. Egli, tuttavia, aveva chiesto, sin dal 29 luglio dello stesso anno, di poter godere di un periodo di aspettativa non retribuita a decorrere proprio dal 17 agosto 2009 e sino al 27 febbraio 2011, onde consentire il ricovero presso una struttura di recupero per tossicodipendenti. La Società datrice aveva concesso la predetta aspettativa il 10 settembre 2009, ma con decorrenza solo dal 3 settembre dello stesso anno. Restava così “scoperto” il predetto periodo dal 17 agosto al 2 settembre, poi contestato al lavoratore in data 30 ottobre 2009 con la comminazione del licenziamento.
La Corte d’Appello – come anticipato -, riteneva tardiva la contestazione disciplinare mossa al lavoratore, e aveva quindi accolto il ricorso e condannato Poste Italiane alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente e al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal giorno successivo a quello in cui sarebbe cessata l’aspettativa non retribuita chiesta dal ricorrente.
Le ragioni datoriali
Poste Italiane ricorreva quindi per cassazione, affidandosi a due motivi, entrambi rigettati dalla Suprema Corte. La Società, tra le altre doglianze, censurava la sentenza impugnata per avere essa ritenuto tardiva la contestazione disciplinare del 30 ottobre 2009 senza tuttavia considerare la compatibilità dell’arco di tempo procedimentale con la data di ricevimento della segnalazione disciplinare (2 ottobre) e con le notevoli dimensioni e complessità dell’azienda, il fatto che la concessione dell’aspettativa e il provvedimento disciplinare fossero di competenza di due uffici diversi, l’assenza di danno per l’intimato, e l’assenza di un suo legittimo affidamento circa la mancanza di connotazioni disciplinari del fatto contestato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, tuttavia, riportate le norme rilevanti nel caso di specie (art. 124 d.P.R. 309/90 e art. 47 CCNL 11.7.07 per il personale di Poste Italiane), evidenzia come la richiesta di aspettativa del lavoratore, proposta sin dal 29 luglio 2009, riguardava il periodo 17 agosto 2009 – 27 febbraio 2011, e che l’assenza addebitata riguardava il periodo 17 agosto – 2 settembre 2009, mentre a decorrere dal 3 settembre in poi la domanda del dipendente aveva trovato accoglimento con provvedimento del 10 settembre 2009, in seguito a una nuova istanza corredata da nuova documentazione.
Secondo la Cassazione, dalla cronologia sopra riassunta, la Corte d’Appello avrebbe correttamente ricavato ed evidenziato non solo e non tanto la tardività della contestazione rispetto all’assenza addebitata, quanto anche la contraddittorietà tra tale contestazione e il fatto che l’aspettativa sia comunque stata concessa il 10 settembre 2009, e, peraltro, in riferimento al periodo immediatamente anteriore.
Il principio di immediatezza della contestazione discplinare
La Suprema Corte ritiene che la predetta contraddizione sia rilevante, e questo proprio perché “la ratio del principio di immediatezza della contestazione disciplinare riflette l’esigenza che siano osservati i canoni di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro”.
Detto principio (desumibile dall’art. 7 della L. n. 300 del 1970, co. 3 e 4), difatti, “mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidità della sanzione irrogata” (così Cass. 27/6/2013 n. 16227).
Ciò posto, la stessa Corte ricorda come tale apprezzamento vada di fatto condotto in senso relativo, non potendosi prescindere dal tenere conto della natura dell’infrazione e del tempo occorrente all’espletamento delle opportune indagini, tanto più gravose quanto più ampia e complessa la struttura aziendale (si veda sul punto, ex plurimis, Cass. 15/6/2016 n. 12337), come sostenuto dalla Società ricorrente. In siffatte ipotesi il citato principio sarebbe astrattamente compatibile anche con il trascorrere di un intervallo di tempo più o meno lungo, restando tuttavia in ogni caso riservata al Giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto possono giustificare o meno il ritardo in questione.
Nel caso de quo, tuttavia, oltre a rilevare la contraddizione di cui sopra, la Corte d’Appello partenopea aveva dato congruamente conto del fatto che i due diversi uffici interni competenti in relazione al profilo disciplinare e in relazione alla domanda di aspettativa avevano entrambi sede in Napoli, sicché il ritardo non sarebbe giustificabile.
Disattese tutte le ulteriori censure, ritenute infondate, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e confermato la sentenza di appello che aveva dato ragione al dipendente ritenendo che la contestazione discplinare delle assenze del lavoratore fosse tardiva.
Il testo completo della sentenza è leggibile al seguente link: Cass. Sez. Lav. 1319/2017
Davide Baraglia