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Associazione per delinquere: al ricorrere di cause di estinzione del reato il giudice pronuncia l’assoluzione

Al ricorrere di cause di estinzione del reato il giudice pronuncia l’assoluzione

Sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Genova e della Corte d’Appello che avevano dichiarato estinti i casi per prescrizione i reati posti in essere all’ imputato.

Contro tale provvedimento si è presentato ricorso, in riferimento al reato di riciclaggio di somme di denaro provenienti da associazione a delinquere semplice.

Il ricorso è stato considerato integralmente inammissibile.

Al ricorrere di cause di estinzione del reato il giudice pronuncia l’assoluzione: la Giurisprudenza

La Giurisprudenza in merito al caso in esame è particolarmente articolata. La Corte di Cassazione ha inizialmente ritenuto che “il profitto, inteso come l’insieme dei benefici tratti dall’illecito ed a questo intimamente attinenti, può consistere nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata proprio dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e da un comune progetto delinquenziale”.

In una successiva sentenza ha ribadito che “il reato di associazione per delinquere non generato autonomamente dai reati-fine vantaggi economici costituenti prodotto o profitto illecito non sono immediatamente riconducibili al sodalizio criminale come tali suscettibili di confisca”. Questo perché il mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sé improduttivo di ricchezze illecite.

Il reato di associazione per delinquere “implica che gli associati agiscano nella consapevolezza delle attività volte alla realizzazione del comune programma criminale e dei profitti che ne derivano”. Tutti gli associati, a maggior ragione i promotori e gli organizzatori, devono pertanto rispondere dell’illecito.

Il ricorso viene pertanto respinto per l’impossibilità di dimostrare che il profitto sia derivato direttamente dal reato di associazione per delinquere. Non è consentita la deduzione su vizi di motivazione con riferimento a casi prescritti. Il ricorso sarebbe potuto essere accettato solo in presenza di specifici accertamenti e valutazioni.

La giurisprudenza prevalente dichiara, dunque, che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione. Soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile.

Sabrina Arnesano

sentenza n. 30255 del 2017

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