Commette il reato di associazione a delinquere chi, nell’ambito di una campagna elettorale, si adoperi al fine di portare voti alla mafia. (Cass. 49614/2016).
Associazione a delinquere, il caso
L’imputato veniva condannato in primo e in secondo grado ai sensi dell’art.416 bis c.p., in quanto partecipe di un’associazione di tipo mafioso, costituita al fine di controllare le elezioni comunali.
Secondo l’accusa, il sodalizio sorgeva infatti al fine di acquisire la gestione o comunque il controllo di concessioni, autorizzazioni, servizi pubblici comunali, in modo da garantire consensi per il candidato proposto dalla cosca, realizzando in tal modo profitti o vantaggi ingiusti per i partecipi.
In particolare, veniva accertata una strategia di imposizione di un esito elettorale che si poneva al di fuori delle regole previste per l’ordinato svolgersi delle elezioni, ostacolando in tal modo la libertà di esercizio del diritto di voto, come sancita in Costituzione all’art. 48. Ne derivava una condizione di assoggettamento e di omertà in chiunque si recasse a votare, posto che, all’atto dell’effettiva consultazione, la cosca presidiava materialmente i tre seggi elettorali del comune attraverso la presenza costante presso gli stessi di alcuni esponenti di spicco del clan, con lo scopo di incutere timore negli elettori.
Inoltre, ad alcuni elettorali venivano ritirate le tessere, riconsegnate poi al seggio al fine di esercitare una notevole pressione psicologica finalizzata a ricordare i candidati a cui doveva essere data la preferenza.
Ancora, veniva fatto utilizzare a diversi elettori il normografo in sede di apposizione della preferenza, per verificare se questi avessero effettivamente votato i candidati della lista mafiosa, ingenerando negli stessi paura per eventuali ritorsioni nell’ipotesi in cui non avessero espresso il loro voto in favore dei candidati proposti.
Era stato preteso inoltre che alcuni elettori testimoniassero il voto espresso con fotografie, scattate all’interno delle cabine elettorali.
Associazione a delinquere, le ragioni dell’accusa
Nello specifico, in relazione all’imputato che proponeva ricorso per Cassazione, avverso il rigetto della propria doglianza avanzata precedentemente in appello, al fine di dimostrare la sua appartenenza al sodalizio, gli elementi accusatori a suo carico si desumevano, in primo luogo, dalla sua partecipazione alla cena di chiusura della campagna elettorale.
In secondo luogo, era emerso come il ricorrente avesse aderito al programma della cosca in vista delle elezioni, tanto da aver ricevuto i complimenti da parte del capo della famiglia per l’impegno profuso ed i voti procurati. Egli, inoltre, era intervenuto in varie discussioni con esponenti della cosca su argomenti riservati, da cui si desumeva la conoscenza di circostanze che risultavano all’esterno “segrete”.
Questi risultava dunque essere un personaggio di estrema fiducia della cosca e facente parte di una cerchia riservata di soggetti a disposizione del capo di un’organizzazione mafiosa locale: tale condotta, giudicata di estrema pericolosità, non consentiva tra l’altro la concessione delle circostanze attenuanti dallo stesso richieste.
Associazione a delinquere, i presupposti
Partendo da quando dedotto dalla Suprema Corte di Cassazione, occorre soffermarsi sugli elementi essenziali per la configurazione del reato di associazione a delinquere, di cui all’art.416 bis c.p.
In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art.416 bis c.p., terzo comma, l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
a) la forza di intimidazione può ravvisarsi nella capacità delle organizzazioni criminali di incutere timore determinando uno stato diffuso di coazione psicologica tale da costringere chi la subisce a comportamenti non voluti per timore di azioni esemplari e terribili. Nel caso di specie, tale associazione da sempre si era avvalsa della pressione derivante dal vincolo associativo, ingenerando la paura per eventuali ritorsioni in chiunque non si fosse attenuto alle prescrizioni imposte (il voto per i candidati della lista proposta).
b) l’assoggettamento è lo stato di coartazione psicologica che induce i soggetti terzi rispetto all’associazione, a sottostare ai suoi voleri, divenendone allo stesso tempo vittime e complici, e che all’interno dell’organizzazione si manifesta come impossibilità di recedere dal vincolo associativo inizialmente contratto.
c) l’omertà è l’atteggiamento che coinvolge il contesto sociale in cui l’organizzazione mafiosa esercita la propria influenza, sia esso di di reticenza, tacita connivenza o addirittura di solidarietà nei confronti della stessa che si manifesta nel rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato ostacolandone l’intervento punitivo (c.d. omertà esterna). Lo stesso atteggiamento si riscontra anche all’interno del sodalizio, e si palesa nella cautela dei partecipi nel chiedere spiegazioni su determinati eventi, nel subire le direttive ed eseguire i compiti assegnati dall’alto (c.d. omertà interna).
La condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti negli elettori, erano diretta conseguenza del prestigio criminale dell’associazione che, per la sua fama negativa, era accreditata come temibile ed autorevole centro di potere.
d) ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo del reato una partecipazione all’associazione anche limitata ad un breve periodo, così come avvenuto nel caso di specie per l’imputato, il quale aveva aderito al programma della cosca in vista dello svolgimento delle elezioni.
e) aderire alle iniziative del sodalizio e e ricoprire all’interno dello stesso un ruolo che non si riveli marginale per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità perseguite. Nel caso di specie, l’imputato partecipava agli incontri della cosca, tra cui la cena di chiusura della campagna elettorale, e si adoperava attivamente per ottenere voti, tanto da ricevere i complimenti dal capo.
f) consapevolezza delle finalità e degli obiettivi dell’organizzazione: consistenti nell’ottenere la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Lo scopo del sodalizio era, in tale caso, la vittoria alle elezioni dei soggetti facenti parte della lista proposta dalla cosca, al fine di ottenere la gestione o il controllo di concessioni e autorizzazioni pubbliche, oltre che per realizzare profitti ingiusti per i candidati della propria lista e per l’intera organizzazione mafiosa.
Teresa Cosentino