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Assunzioni pubbliche: la ritardata assunzione da parte del Comune va risarcita

12Le Sezioni Unite della  Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 8687 del 4 aprile 2017, si sono pronunciate in tema di assunzioni pubbliche ed in particolare sulla delicata tematica dei ritardi nelle assunzioni dei vincitori di concorsi pubblici.

Ritardo nell’assunzione del vincitore di concorso pubblico: l’eclatante caso calabrese

Il caso era eclatante, in quanto il vincitore di un concorso pubblico in Calabria era stato assunto con un ritardo di ben 17 anni rispetto alla data prevista dalla procedura concorsuale.

Nel 1989 il comune di Frascineto, in provincia di Cosenza, indiceva un concorso pubblico per l’assunzione di un autista di scuolabus. Due soggetti si collocavano primi in graduatoria a pari merito ma l’amministrazione comunale dichiarava vincitore solo uno di tali due soggetti, escludendo l’altro candidato, il quale quindi ricorreva al Tar Calabria per sentir dichiarare l’illegittimità di tale provvedimento.

Ottenuta sentenza favorevole, confermata dal Consiglio di Stato, e formatosi il giudicato su tale pronunzia, il ricorrente metteva in mora l’amministrazione comunale affinché lo assumesse e ciò avveniva nell’aprile 2006, con ben 17 anni di ritardo rispetto alla data prevista dalla procedura concorsuale.

Il candidato assunto con tale ritardo ha subito un evidente danno economico in quanto non ha potuto percepire le retribuzioni che gli sarebbero spettate se fosse stato assunto nei termini previsti dalla procedura concorsuale o così otteneva la condanna da parte della Corte d’Appello di Catanzaro del comune al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in oltre 176 mila euro.

Ritardo nelle pubbliche assunzioni: giurisdizione ordinaria o amministrativa?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è dovuta pronunciare sul problema della giurisdizione. Il Comune infatti aveva sollevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando invece la giurisdizione del giudice amministrativo.

Per risolvere il problema di giurisdizione, la Corte ha richiamato l’art. 69, comma 7, del d.lgs n. 165/2001, ritenendo che la controversia volta ad ottenere il risarcimento del danno rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario alla stregua del criterio del “petitum sostanziale”: l’oggetto della controversia non sarebbe infatti una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego già in atto, ma si fonda sull’assenza della sua tempestiva costituzione e sui danni economici da ciò scaturiti, restando in tal modo estraneo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, già esistente in materia di pubblico impiego, nella quale ricadevano le sole controversie inerenti a rapporti di lavoro già costituiti.

Infatti, mentre la vicenda relativa all’illegittimità del provvedimento amministrativo di esclusione della graduatoria era di competenza del giudice amministrativo, chiusa quella vicenda, nella successiva causa risarcitoria il petitum sostanziale è rappresentato dalla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per ritardata assunzione e, in quanto tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario correttamente adito dal ricorrente.

Danno da ritardata assunzione pubblica: la prescrizione del diritto risarcitorio

La seconda questione su cui si è dovuta pronunciare la Suprema Corte riguardava la prescrizione del diritto del candidato ad ottenere il risarcimento del danno pari alla mancata retribuzione percepita. Secondo il Comune, il termine quinquennale di prescrizione per il risarcimento del danno extracontrattuale,  decorreva dalla data dell’adozione degli atti amministrativi illegittimi, ovvero dalla pubblicazione della graduatoria illegittima avvenuta nel 1989.

La Corte invece ha rimarcato l’autonomia delle due cause, amministrativa per l’annullamento della graduatoria, ed ordinaria per il risarcimento del danno, affermando che per la seconda il termine quinquennale di prescrizione decorreva invece dalla data della tardiva assunzione, ovvero dalla stipula del contratto nel 2006, in quanto solo in tale momento il soggetto era stato posto in grado di conoscere l’entità del danno subito.

Martina Scarabotta

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