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Avvocati, derogabili i minimi tariffari per ragioni di amicizia, parentela o convenienza

Avvocati, derogabili i minimi tariffari per ragioni di amicizia, parentela o convenienza.

Dalla Corte di Cassazione ancora una pronuncia in materia di compenso per l’attività professionale svolta dall’avvocato.

Avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta solo in parte la propria domanda contro i coniugi P.e M., avente ad oggetto il pagamento del compenso relativo alle prestazioni professionali rese nell’ambito di una causa civile, l’Avv. X proponeva appello.

La Corte territoriale rigettava il gravame e confermava il giudizio espresso dal Tribunale circa la gratuità dell’incarico – ad eccezione del rimborso delle spese vive – cui non era ostativo il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, in presenza di specifiche ragioni di amicizia, di colleganza e di riconoscenza. Tali dovevano ritenersi la precedente cessione da parte del cliente M., avvocato anch’esso, di parte della propria clientela allo studio legale di cui faceva parte l’attore.

Invero, tale tesi sostenuta dalla parte convenuta era suffragata, in fatto, dalla circostanza che gli atti del procedimento erano predisposti dal M. e che, prima di una certa data, l’Avv. X non aveva avanzato alcuna richiesta.

Avvocati, derogabili i minimi tariffari per ragioni di amicizia, parentela o convenienza. Il ricorso

Avverso tale decisione l’Avv. X propone ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi. Con i primi deduce violazione degli artt. 24 della I. n. 794 del 1942 e 2 della tariffa forense di cui al D.M. n. 127 dell’8 aprile 2004, nonché vizio di omessa esame di un punto decisivo della controversia.

Per la Corte, espressasi con l’ordinanza n. 17975 del 2017,  tali motivi sono infondati.

Avvocati, derogabili i minimi tariffari per ragioni di amicizia, parentela o convenienza. La derogabilità dei minimi tariffari

Cassazione
Cassazione

La Cassazione ritiene infatti che  la corte territoriale ha correttamente applicato, fornendo adeguata motivazione, il principio più volte affermato dalla stessa questa, secondo cui “il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall’art. 24 I. 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa, ma per ragioni di amicizia, parentela o anche semplice convenienza”.

Infondata anche la doglianza relativa alla violazione degli artt. 2721 e ss. cod. civ. e quindi l’inammissibilità della prova testimoniale in merito al pactum de non petendo, , in quanto, secondo la Corte “l’esercizio della facoltà di cui al secondo comma dell’art. 2721 cod. civ. è stato congruamente giustificato dalla Corte di Appello, con riferimento al complesso delle risultanze obiettive emerse in ordine ai rapporti fra le parti e all’attività meramente formale svolta dall’appellante, che si era limitato a sottoscrivere gli atti predisposti dal proprio cliente”…

Iolanda Giannola

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