Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si sono pronunciate sulla sorte della notifica effettuata all’avvocato cancellato dall’Albo. Cosa avrà deciso la Cassazione? Vediamo nei dettagli
La libera professione riserva incertezze; tra queste può accadere che, in pendenza di un giudizio, uno dei difensori si cancelli volontariamente (e per i motivi più vari) dal relativo Albo, tale per cui non più in grado di svolgere la sua attività.
In merito, ci si chiede: cosa accade se la notifica di un atto viene eseguita al difensore cancellatosi volontariamente dall’albo degli avvocati?
Sul punto, è stato invocato l’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: quale sarà stata la sua decisione?
Notifica all’Avvocato cancellato dall’Albo: il caso
Con sentenza n. 300/2006 depositata il 08.05.06, il Tribunale di Macerata rigettava le domande proposte da parte attrice circa un rapporto societario intercorso con il convenuto ed il fratello di quest’ultimo, chiamato in causa successivamente, ritenendo che tra di essi esistesse un rapporto nelle forme dell’associazione in partecipazione.
Con sentenza non definitiva depositata il 23.04.12, la Corte d’appello di Ancona, in totale riforma della pronuncia di primo grado, qualificava come societario il rapporto per cui si promuoveva la causa, disponendo che i convenuti versassero il pagamento del 50% degli utili arretrati, nonché la liquidazione della quota sociale e il risarcimento del danno per l’anticipata risoluzione del contratto.
Una delle parti convenute, convinta delle proprie ragioni, promuoveva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione, deducendo ben cinque motivi per ottenere la riforma della sentenza a suo sfavore, uno tra cui, che portò all’invocazione delle Sezioni Unite, circa le sorti della notifica dell’atto d’appello eseguita nei confronti del procuratore dell’appellato che, al momento della notifica medesima, risulti cancellato dall’albo (se da ritenersi giuridicamente inesistente, oppure nulla o, invece, idonea ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata).
Notifica all’Avvocato cancellato dall’Albo: la decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3702 del 13 febbraio 2017, dopo un lungo ragionamento, hanno chiarito la natura di tale notifica.
Dopo aver escluso che si tratti di notifica inesistente, poiché l’atto veniva correttamente ricevuto da un collega di studio del difensore cancellato, eliminando, pertanto gli elementi caratterizzanti l’inesistenza (quali, la mancanza dei requisiti essenziali costitutivi idonei a rendere un atto riconoscibile come notificazione, e il mero tentativo, con la semplice riconsegna dell’atto al mittente), è giunta alla considerazione che la notifica dell’appello al difensore cancellato dall’albo degli avvocati è nulla.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno ritenuto che la notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo, è affetta da nullità perché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, in quanto ormai privo dello “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo.
La Corte, è giunta a tale soluzione sulla scorta della non condivisibilità della tesi sulla validità della notifica ai sensi dell’art. 85 c.p.c. secondo cui, la revoca e la rinuncia della procura non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
In tal caso, infatti, con la cancellazione volontaria dall’albo, il difensore perde la capacità di ricevere atti e compierne in nome e per conto del suo assistito, non fino alla sua sostituzione ma da subito, giacché una volta cancellato egli è privato immediatamente della propria abilitazione professionale e non può più esercitare l’attività demandata ad un avvocato.
Inoltre, tale nullità – ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo della rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c. – determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, dovendo farsi rientrare la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, sicché il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.
La perdita dello status di avvocato è, infatti, una circostanza comparabile alla morte, sospensione o radiazione dall’albo previste dagli artt. 301 e 328 c.p.c., con l’ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.
Cari Avvocati, come appena visto qualora vogliate cancellarvi dall’albo, meglio farlo lontano da cause pendenti, onde evitare spiacevoli sorprese.
Maria Teresa La Sala