Avvocato e cliente: possono essere corresponsabili del danno?
Solitamente un avvocato usa distinguere i propri clienti in due categorie: ci sono quelli che dal momento in cui firmano il mandato mettono in atto una serie di comportamenti tali da sfiorare lo stalking – del tipo cinquanta chiamate al giorno per chiedere: “Novità ne abbiamo?” – e ci sono quelli che al contrario sfiorano la latitanza – del tipo che ad un certo punto pensi che l’ultima possibilità sia rivolgersi ad una nota trasmissione televisiva per rintracciarli …
Ebbene, se ti stai chiedendo se sia meglio appartenere all’una o all’altra categoria, la risposta sta nel mezzo: non sia mai che tu debba essere considerato corresponsabile del danno subito!
Avvocato e cliente: possono essere corresponsabili del danno? Il fatto
A fronte della mancata trascrizione dell’atto di citazione con cui l’Avv. X introduceva, per i propri assistiti, una domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrattare ex art. 2932 c.c., nei confronti di una società, che, due anni dopo la definizione del giudizio, veniva dichiarata fallita – con inopponibilità quindi della sentenza al fallimento proprio a causa della mancata trascrizione – gli ex clienti convenivano il legale chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno patito in conseguenza della sua mancanza.
Il professionista si difendeva lamentando invece che la responsabilità dell’accaduto fosse ascrivibile agli stessi clienti, per non avere trascritto la sentenza che accolse la loro domanda. Se, infatti, questi avessero provveduto a trascrivere la sentenza, questa sarebbe stata opponibile alla curatela, dal momento che il fallimento fu dichiarato due anni dopo la definizione.
Avvocato e cliente: possono essere corresponsabili del danno? Cassata la sentenza con rinvio.
Con pronuncia del 11.07.2012 la Cassazione cassava la sentenza d’appello con rinvio per contraddittorietà della motivazione, in quanto da un lato accertava in fatto che erano trascorsi due anni tra la pronuncia della sentenza di accoglimento e il fallimento, e dall’altro escludeva qualsiasi concorso di colpa degli attori, ex 1227 c.c. nella causazione del danno.
La Corte d’Appello territoriale, a questo punto, con sentenza 25.6.2015 n. 2745, attribuiva agli attori un concorso di colpa del 50% nella produzione del danno, che liquidava in proporzione, sul presupposto che la condotta dei danneggiati aveva avuto”eguale efficacia causale”, rispetto all’omissione del professionista.
Avvocato e cliente: possono essere corresponsabili del danno? La Suprema Corte
Impugnata nuovamente in Cassazione sia in via principale dal legale, sia in via incidentale dagli ex clienti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con sentenza n. 29325/2017, affermando, relativamente alle doglianze del professionista, che : “Nel caso di specie, la negligenza dei sigg.ri X e X nel trascrivere la sentenza ad essi favorevole fu con evidenza una concausa di danno, non un aggravamento di esso: sia perché la condotta negligente precedette il danno; sia perché senza di essa quest’ultimo non si sarebbe verificato. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha proceduto a graduare percentualmente la responsabilità del danneggiante e dei danneggiati, trovandosi al cospetto di un concorso di cause di danno, e non dell’aggravamento d’un danno”.
Relativamente al ricorso incidentale, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza, che la Corte d’Appello non avrebbe considerato il “fatto decisivo” che al legale era stato affidato anche il compito di trascrivere la sentenza e che tale ulteriore mancanza andava imputata a responsabilità del professionista, per tre motivi.
Innanzitutto perché correttamente la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare una questione inammissibile perché nuova in quanto ha ritenuto che gli attori avessero tardivamente dedotto in giudizio tale profilo di colpa del professionista; in secondo luogo perché la Corte d’appello ha ritenuto “inescusabile” l’attesa, da parte dei clienti dell’avvocato, di due anni prima di trascrivere la sentenza. Secondo la Corte “quand’anche fosse stato davvero conferito un mandato all’avvocato in tal senso, resterebbe il fatto che qualunque persona diligente, ai sensi dell’art. 1176, comma primo, c.c., non avrebbe atteso due anni prima di decidersi a rivolgersi ad un altro professionista”.
Infine, anche perchè per ammissione degli stessi ricorrenti incidentali, il mandato era stato revocato all’Avv. X e la revoca del mandato sollevava l’avvocato dall’obbligo di trascrivere la sentenza.
Iolanda Giannola