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Avvocato distratto? Paga le spese processuali

Avvocato distratto? Paga le spese processuali

 

E’ accaduto realmente e per quanto di assurdo e inverosimile ci sia in questa vicenda, pare resti un consolidato principio giurisprudenziale, forse ragionevole concettualmente ma iniquo nelle conseguenze. E’ successo infatti, che ad un atto processuale mancasse la firma sulla procura alle liti da parte del cliente, tale vizio ovviamente causa la nullità dello stesso, ma nel pieno rispetto della regola dell’ “oltre il danno la beffa”, il legale è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5577/17, nella quale sono state specificate le conseguenze previste per gli avvocati che depositano in causa un atto processuale dimenticando di inserire la procura alle liti firmata dal cliente.
In effetti, la Suprema Corte, ha stabilito che tutti gli avvocati “distratti” che dimenticheranno di far firmare al cliente la procura alle liti, saranno costretti al pagamento delle spese processuali, mentre la domanda naturalmente verrà rigettata per la nullità insanabile dell’atto.
Il cliente, invece, sempre secondo i giudici di Piazza Cavour, non è dovuto al pagamento delle spese processuali dal momento che, in mancanza della firma, non risulta il conferimento del mandato al legale e, quindi, l’attività svolta non ha alcun effetto sulla parte per la quale si dichiara di agire in giudizio, ma resta nell’esclusiva responsabilità del legale. Ed in questo caso l’avvocato dovrebbe, appunto, pagare anche le spese processuali.
Infatti, sempre secondo i giudici di legittimità, non c’è alcuna prova che dimostri che l’assistito abbia effettivamente letto e voluto quel documento e di conseguenza non gli potrà essere attribuita alcuna paternità, neppure indiretta.

Mariano Fergola

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